Normativa e prassi

19 Dicembre 2024

Museo senza barriere di ogni tipo: interventi con Iva al 4 per cento

Aliquota Iva al 4% per gli interventi realizzati da un Comune presso un museo, diretti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dalle linee guida del ministero dei Lavori pubblici, consentendone la piena “accessibilità”, “fruibilità” e “inclusività”, soprattutto con riguardo alle persone con una capacità motoria ridotta ma non solo. È quanto afferma, in sintesi, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 267 del 19 dicembre 2024.

A chiedere conferma sulla possibilità di applicare la tassazione Iva ridotta è un Comune che intende rimuovere le barriere architettoniche di un museo di sua gestione, per facilitarne l’accesso a tutti i visitatori.

L’ente ha ottenuto un finanziamento per potenziare l’accessibilità della struttura in seguito all’Avviso del ministero della Cultura, relativo alla presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici non appartenenti al ministero della Cultura, da sostenere nell’ambito del Pnrr.

Il Comune afferma di volere effettuare interventi per migliorare la fruizione del luogo da parte delle persone con ridotte capacità uditive e visive attraverso forme alternative e strumenti specifici.

In particolare, intende:

  • eliminare gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di persone a ridotta capacità motoria
  • eliminare le barriere che impediscono o limitano la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature o componenti all’interno del museo
  • ridurre le fonti di disagio per persone con deficit e disabilità sensoriali
  • introdurre accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi per i soggetti non vedenti, ipovedenti o sordi
  • garantire l’orientamento fisico e cognitivo nonché l’accessibilità di tutti gli spazi museali.

I lavori sono affidati secondo il codice degli appalti pubblici.

Il richiedente ritiene che le opere possano essere realizzate usufruendo dell’aliquota Iva al 4% prevista dal n. 4-ter della Tabella A, parte seconda del decreto Iva, in quanto tutte finalizzate al superamento e/o l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno del museo, così come descritte dal dall’articolo 1, comma 2, del Dpr n. 503/1996, ossia dal Regolamento che definisce le regole per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

L’Agenzia delle entrate conferma, sostanzialmente, l’applicazione dell’Iva ridotta.

La risposta ricorda, innanzitutto, quanto prevede la norma agevolativa richiamata dal richiedente, ossia il numero 41-ter) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto Iva, secondo cui l’aliquota ridotta può essere applicata alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Il fulcro della questione, a questo punto, è determinare il perimetro degli interventi agevolabili e, di conseguenza, fare chiarezza sulla definizione di “barriere architettoniche, così come definite dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 239/1989 e dall’articolo 1, comma 2, del Dpr 24 n. 503/1996 ossia del Regolamento sopra richiamato.

In particolare, osservano le Entrate, il tenore letterale dell’agevolazione, fa intendere che il beneficio sia destinato alle opere descritte nel Regolamento e riportate nella risposta in esame.

Ma oltre ai due provvedimenti su richiamati, per risolvere gli eventuali dubbi, è fondamentale il decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali 28 marzo 2008 che mette a punto “le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”.

C’è da dire che il concetto di disabilità fornito dal Dm 2008 è molto articolato e comprende chiunque abbia problemi nei movimenti (deficit sensoriali, cognitivi, cardiopatie, gravidanza eccetera), di conseguenza sono di diverso tipo anche gli ostacoli, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo.

Continuando, la risposta si sofferma sull’importanza di una maggiore fruibilità oltre che sull’accessibilità della struttura una volta conclusi i lavori.

Al riguardo il Dm 2008 fa riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, in più disposizioni, pone l’accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull’accessibilità, quale scopo primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

E le linee guida, al riguardo precisano che il museo “deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori”. Anche gli utenti con svantaggi di vario genere devono, quindi, poter fruire pienamente della visita e dei servizi. E ancora “Ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l’accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedire o limitarne la fruizione a tutti i livelli”.

Tornando all’interpello, l’Agenzia rileva che i lavori progettati dal Comune intendono potenziare l’accessibilità e la fruibilità del museo, attraverso, in particolare, la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali.

In particolare, gli interventi progettati rientrano tra quelli previsti dalle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale in generale e, in particolare, nelle strutture museali, rendendo la struttura maggiormente accessibile e fruibile e, quindi, effettivamente utilizzabile da parte di chiunque, e più specificatamente dagli utenti con deficit uditivi e visivi, o con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.

L’Amministrazione ritiene, in definitiva, che gli interventi oggetto dell’interpello possano beneficiare dell’Iva al 4% considerata la portata oggettiva della disposizione agevolativa, che dà rilievo alla natura delle opere da realizzare piuttosto che al tipo di invalidità del beneficiario delle opere stesse.

L’Agenzia conclude affermando che l’Iva ridotta potrà essere applicata a patto che i lavori siano realizzati in coerenza con le prescrizioni dettate dalle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Deve essere, inoltre, comprovato che le modifiche siano in grado di soddisfare le esigenze di chiunque e, in particolare, delle persone con una capacità motoria ridotta o impedita sia in forma permanente sia temporanea, così da poter qualificare le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi, utili a consentire la piena fruibilità, “accessibilità” e “inclusività” del museo.

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