Normativa e prassi

17 Dicembre 2024

Tax credit investimenti strumentali: le comunicazioni non hanno scadenza

La società, che ha effettuato nel 2024 un investimento agevolato in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, legge n. 178/2020) e che ha dimenticato di presentare al ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione preventiva, propedeutica per l’accesso al credito d’imposta, non ha bisogno di ricorrere alla remissione in bonis per correggere la propria dimenticanza (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta 260 del 16 dicembre 2024, fornita a una Srl, la quale propone di sanare l’inosservanza trasmettendo una dichiarazione tardiva e pagando la relativa sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Fatto ciò, la contribuente intenderebbe inviare al Mimit, per il tramite del Gse, solo la prevista comunicazione di completamento investimento.

Dopo aver ripercorso l’impianto normativo alla base del credito d’imposta in argomento e di altri sconti fiscali simili (articolo 6, Dl n. 39/2024), l’Amministrazione, nel dettaglio, osserva che esistono due diversi regimi validi a seconda del momento di realizzazione degli investimenti.

Infatti, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, la contribuente è tenuta a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti. Per quelli, invece, realizzati a partire dall’entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 30 marzo 2024, la stessa deve trasmettere in via telematica al Mimit, sia la comunicazione preventiva, con l’ammontare complessivo degli investimenti e della presunta fruizione negli anni del credito, che quella di completamento, con l’aggiornamento delle informazioni fornite in via preventiva. I due adempimenti devono essere effettuati attraverso il Gestore dei servizi energetici (Gse).

Le norme, comunque, non dispongono che le due comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza” del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti. La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe le comunicazioni sono infine propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quindi, per fruire del credito, la società richiedente dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Tax credit investimenti strumentali: le comunicazioni non hanno scadenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto