17 Dicembre 2024
Tax credit investimenti strumentali: le comunicazioni non hanno scadenza
La società, che ha effettuato nel 2024 un investimento agevolato in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, legge n. 178/2020) e che ha dimenticato di presentare al ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione preventiva, propedeutica per l’accesso al credito d’imposta, non ha bisogno di ricorrere alla remissione in bonis per correggere la propria dimenticanza (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta 260 del 16 dicembre 2024, fornita a una Srl, la quale propone di sanare l’inosservanza trasmettendo una dichiarazione tardiva e pagando la relativa sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Fatto ciò, la contribuente intenderebbe inviare al Mimit, per il tramite del Gse, solo la prevista comunicazione di completamento investimento.
Dopo aver ripercorso l’impianto normativo alla base del credito d’imposta in argomento e di altri sconti fiscali simili (articolo 6, Dl n. 39/2024), l’Amministrazione, nel dettaglio, osserva che esistono due diversi regimi validi a seconda del momento di realizzazione degli investimenti.
Infatti, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, la contribuente è tenuta a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti. Per quelli, invece, realizzati a partire dall’entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 30 marzo 2024, la stessa deve trasmettere in via telematica al Mimit, sia la comunicazione preventiva, con l’ammontare complessivo degli investimenti e della presunta fruizione negli anni del credito, che quella di completamento, con l’aggiornamento delle informazioni fornite in via preventiva. I due adempimenti devono essere effettuati attraverso il Gestore dei servizi energetici (Gse).
Le norme, comunque, non dispongono che le due comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza” del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti. La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe le comunicazioni sono infine propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Quindi, per fruire del credito, la società richiedente dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

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