Normativa e prassi

27 Novembre 2024

Tassazione separata per l’eredità prodotta da un fondo pensione Usa

La somma che un residente fiscalmente in Italia ha ricevuto in eredità in un’unica soluzione (nel 2023) da un cittadino italo-statunitense residente negli Usa, a titolo di liquidazione di un fondo pensione, è sottoposta a tassazione separata e non ordinaria. È quanto chiarisce, in estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 229 di oggi, 27 novembre 2024. L’importo in questione, infatti, è riconducibile alla categoria delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, che in base all’articolo 49 del Tuir trova applicazione il regime di tassazione separata.

Il contribuente riferisce che l’imposta di successione sull’intero asse ereditario, pari all’1%, è stata pagata nello Stato americano di residenza del defunto. Nell’asse ereditario tassato è confluito anche il conto pensionistico del defunto gestito da un Fondo pensione statunitense, composto da due piani pensionistici, e alimentato con versamenti di contributi da parte del dipendente deceduto e del datore di lavoro, e con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso. Al momento della morte, il titolare della pensione aveva chiesto la liquidazione soltanto di parte della rendita spettante tant’è che il residuo è confluito nella successione.

Detto ciò, l’istante fa sapere che nel 2023 è stato disposto a suo favore il pagamento dell’importo relativo alla liquidazione e chiusura del Fondo. La somma non è stata assoggettata a ritenuta negli Stati Uniti ed è stata indicata nel modello 1042S emesso dalla società di gestione del Fondo pensione tra “pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi”, esente da imposte.

L’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile in Italia all’eredità ricevuta.

In particolare, vuol sapere se la somma erogata sia da assoggettare alla tassazione prevista per il reddito da capitale esclusivamente con riferimento all’incremento di valore maturato dall’apertura della successione alla data di liquidazione, oppure debba essere considerata reddito di lavoro dipendente del defunto in base alla norma del Tuir che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” e, quindi, soggetta a tassazione separata perché percepita da un erede come prevede, anche in questo caso, lo stesso Testo unico.

L’Agenzia delle entrate ritiene corretta la seconda soluzione.

Ricorda, infatti, come fa il contribuente, che l’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir assimila le pensioni di qualsiasi genere ai redditi di lavoro dipendente. E, sempre in linea con l’istante, aggiunge che secondo l’articolo 7, comma 3, del Tuir “in caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.

In breve, alle somme in questione deve essere applicato lo stesso regime fiscale sia se percepite dal titolare che dagli eredi.

Sull’equiparazione delle pensioni ai redditi di lavoro dipendente l’Agenzia è intervenuta con più documenti di prassi. In particolare, la circolare n. 21/202 ha precisato, tra l’altro, che “costituiscono redditi da “pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri”. La circolare evidenzia anche che l’espressione “le pensioni di ogni genere” riportata dall’articolo 49, include anche tutte quelle indennità una tantum (come la capitalizzazione delle pensioni) corrisposte in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. A tali prestazioni non si applica, invece, la disciplina della previdenza complementare italiana, disciplinata dal Dlgs n. 252/2005 la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia, anche ai fondi pensione istituiti, a determinate condizioni, negli Stati membri dell’Unione europea.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’importo ereditato e percepito dall’istante in una unica soluzione nel 2023 rientri tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir, di conseguenza, come prevede l’articolo articolo 7, comma 3, dello stesso Testo unico, è soggetto alla tassazione separata e non ordinaria prevista dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.

Tassazione separata per l’eredità prodotta da un fondo pensione Usa

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