Normativa e prassi

4 Novembre 2024

Indennità End “senza spese”, esenzione valutata caso per caso

In materia di trattamento fiscale applicabile alle indennità corrisposte agli Esperti nazionali distaccati non “cost free” (funzionari messi a disposizione della Commissione europea da un’amministrazione pubblica nazionale dei Paesi membri), l’Agenzia chiarisce che è compito dell’ente nazionale, in qualità di sostituto d’imposta, quello di verificare di volta in volta se ai propri dipendenti distaccati si rendano applicabili disposizioni sovrannazionali da cui si evinca l’esenzione da imposizione. È quanto emerge dalla risposta n. 215/2024, pubblicata oggi sul sito delle Entrate.

Tali indennità, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, della decisione della Commissione delle comunità europee n. 6866 del 2008, “sono destinate a coprire, su base forfettaria, le spese di soggiorno degli End nel luogo in cui vengono distaccati; in nessun caso vanno considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione”. Solo nel caso in cui non risulti applicabile alcuna disposizione di esenzione, l’Amministrazione pubblica nazionale interessata è tenuta ad assoggettare a tassazione le suddette indennità di sussistenza nella misura prevista dall’articolo 51, comma 8, del Tuir, applicando la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600/1973.

A chiedere chiarimenti sul tema è un ministero, che ha la facoltà di destinare il proprio personale presso gli organismi dell’Unione europea in qualità di Esperto nazionale distaccato. I dipendenti impiegati presso tali organismi continuano a percepire lo stipendio a carico del bilancio dello Stato e, in aggiunta ad esso, l’indennità di missione all’estero. Come anticipato, l’End è un funzionario messo a disposizione della Commissione da un’Amministrazione pubblica nazionale per un periodo in genere non superiore a due anni, con possibilità di proroga fino a quattro, che può essere assegnato a una qualsiasi delle sedi in cui lavorano gli agenti della Commissione. Nel periodo di distacco, l’Organismo internazionale non diviene datore di lavoro dell’End, che resta alle dipendenze della propria Amministrazione di origine e non percepisce pertanto uno stipendio da parte dell’Unione europea.

La Commissione delle comunità europee ha previsto due figure distinte di End:

  • quelle con indennità a carico del bilancio dell’Ue (End non “cost free”), che possono percepire oltre alla propria retribuzione in Italia, un’indennità giornaliera di missione (“daily subsistence allowance”) e un’indennità mensile (“monthly subsistence allowance‘”) calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco

  • quelle con indennità a carico dello Stato di appartenenza (End “cost free”).

Nel caso specifico, l’amministrazione pubblica istante ha chiesto alle Entrate se le indennità corrisposte al proprio personale impiegato in qualità di End non “cost free” (corrisposte con fondi a carico dell’Ue), concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La risposta dell’Agenzia evidenzia innanzitutto il cosiddetto “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutti gli emolumenti che il dipendente percepisce, anche da soggetti terzi, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’articolo 51, comma 1, del Tuir, infatti, stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Il medesimo articolo 51 individua, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. In particolare, i commi da 5 a 8-bis disciplinano le ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia effettuata in un luogo diverso da quello della sede di lavoro.

Per ciò che riguarda le indennità percepite dagli End “cost free” e non “cost free”, l’Agenzia pone l’attenzione sull’articolo 32, comma 3, del Dlgs n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel quale è previsto che “il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da un’organizzazione o ente internazionale”. Di conseguenza, il trattamento fiscale applicabile in Italia alle indennità corrisposte agli End presuppone una valutazione caso per caso, con l’obiettivo di accertare la presenza di eventuali esenzioni da imposizione garantite da parte di disposizioni sovranazionali.

Relativamente al trattamento tributario delle indennità percepite dagli End “cost free”, quindi, a carico dell’Amministrazione italiana di appartenenza, l’Agenzia ha precedentemente fornito chiarimenti con la risposta n. 559/2022. Secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria, tali indennità sono assoggettate a tassazione in Italia.

Diverso il discorso per quanto concerne gli Esperti nazionali distaccati non “cost free”. Prendendo come riferimento un altro precedente chiarimento (la risposta n. 99/2024, relativa al caso di lavoratori distaccati presso l’Agenzia europea di sicurezza marittima, per cui è stato riconosciuto che le indennità a carico del bilancio dell’Ue non abbiano concorso alla formazione del reddito imponibile in Italia), l’Agenzia conferma che spetta al sostituto d’imposta nazionale (l’Amministrazione pubblica che figura come datore di lavoro) verificare caso per caso se ai propri dipendenti distaccati in qualità di End non “cost free” si rendano applicabili disposizioni sovrannazionali da cui emerga l’esenzione da imposizione, e solo nei casi in cui questa non si evinca, le indennità percepite dal dipendente distaccato sono assoggettabili a tassazione.

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