13 Settembre 2024
Trasparenza fiscale grandi società, “ufficiale” la pubblicità delle imposte
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il Dlgs n. 128 del 4 settembre, sulla comunicazione delle imposte versate Paese per Paese e altre informazioni, che devono pubblicare alcune imprese, società e gruppi societari in attuazione della direttiva Ue n. 2021/2101, per una maggiore trasparenza e un efficace contrasto all’elusione.
In particolare, la direttiva n. 2021/2101 ha modificato la direttiva n. 2013/34/Ue relativa ai bilanci delle imprese. A sua volta, il decreto legislativo approdato in Gazzetta, in attuazione della direttiva Ue n. 2021/2101, ha modificato il decreto legislativo n. 139/2015, aggiungendo il Capo 1-bis: in sintesi, viene introdotto l’obbligo, per i soggetti che hanno realizzato, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubbliche diverse informazioni sull’attività e di bilancio, tra cui le imposte sul reddito maturate e versate Paese per Paese. Per questo motivo la direttiva è nota anche come “Country by country reporting pubblico”.
I soggetti che rientrano nell’obbligo sono:
- la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro
- la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro
- la società controllata da una impresa capogruppo di un Paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione a essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro
- la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un Paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, o, ancora, un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro.
Sono inoltre previsti specifici casi di esclusione dall’obbligo.
La trasparenza si realizza tramite due obblighi di pubblicità: gli amministratori delle società, infatti, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio di riferimento, sono tenuti a depositare la comunicazione presso il registro delle imprese dove è presente la sede o la stabile rappresentanza e a pubblicarla sul sito internet della società, garantendone l’accesso gratuito. La comunicazione deve restare disponibile per un periodo di cinque anni.
Per quanto riguarda i dati, la comunicazione deve indicare il nome dell’impresa, l’esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata. In presenza di una capogruppo sarà necessario evidenziare l’elenco delle imprese partecipanti al consolidato, specificando quelle con sede Ue e quelle appartenenti a Paesi non collaborativi. La comunicazione, inoltre, deve contenere la descrizione delle attività svolte, il numero di dipendenti, l’ammontare complessivo dei ricavi, l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito, gli utili non distribuiti e, per ogni giurisdizione fiscale, l’imposta maturata e versata in ciascun esercizio finanziario.
Tali informazioni sono presentate utilizzando il modello previsto dall’atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 48-quater della direttiva 213/34/UE.
Gli amministratori sono responsabili che la pubblicazione dei dati sia in linea con le modalità indicate nel decreto attuativo in esame.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie (articolo 1, comma 145, legge 208/2015).

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