12 Settembre 2024
Cessione crediti Iva infrannuali: ok per quelli chiesti a rimborso
Una società che svolge l’attività di esportatore abituale e aderisce al regime della tassazione di gruppo non potrà trasferire al consolidato fiscale il proprio credito Iva trimestrale generato durante il primo trimestre 2024 in qualità di consolidata, in quanto la normativa richiamata prevede la cessione esclusivamente per i crediti Iva chiesti a rimborso. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 180 del 12 settembre 2024.
L’istante, una società consolidata che effettua in via prevalente cessioni all’esportazione e intracomunitarie, chiede all’Agenzia se può trasferire alla consolidante il proprio credito Iva trimestrale e le modalità operative di tale cessione. Al riguardo segnala che il Decreto Crescita (articolo 12-sexies, Dl n. 34/2019) ha previsto la possibilità di cedere a terzi anche i crediti Iva maturati su base trimestrale, ampliando quindi la facoltà di cessione, originariamente riservata ai soli crediti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale. L’equiparazione fra credito annuale e credito trimestrale dovrebbe valere, a detta dell’istante, anche nell’ambito del consolidato fiscale, tuttavia tale facoltà è attualmente preclusa dall’assenza, nel modello Iva TR, di un apposito campo sulla cessione dei crediti alla consolidante.
L’Agenzia, dopo aver riepilogato il quadro normativo in vigore in materia di regime del consolidato, ricorda che le società partecipanti al gruppo possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione del consolidato, in ogni caso per un importo che non ecceda il limite attualmente fissato, dalla legge di Bilancio 2022, in due milioni di euro. Sulle modalità e i limiti di utilizzo dei crediti trasferiti sono intervenuti anche diversi documenti di prassi (risposta n. 191/2019, risposta n. 133/2021, risoluzione n. 45/2022, risposta n. 543/2022 e n. 220/2023.
L’Agenzia chiarisce inoltre che la norma richiamata dall’istante sui crediti Iva provenienti dalle liquidazioni trimestrali (articolo 12-sexies del Dl n. 34/2019) riguarda la possibilità per i soggetti passivi in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso, di cedere i crediti Iva infrannuali chiesti a rimborso. La cessione, quindi, non riguarda tutti i crediti Iva esposti nel modello TR, come indicato dall’istante, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione. La circostanza evidenziata dall’istante, che attualmente è ammessa la cessione dei crediti trimestrali, è dunque irrilevante.
Di conseguenza l’Agenzia non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, in quanto nel caso in esame non si tratta di crediti chiesti a rimborso. La società istante, quindi, potrà trasferire al consolidato, per effettuare la compensazione con l’Ires, solo l’eccedenza a credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.
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