Normativa e prassi

22 Luglio 2024

Credito d’imposta investimenti Zes, stabilita la percentuale spettante

La percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, è pari al 17,6668% del bonus richiesto. Lo ha reso noto un provvedimento del 22 luglio 2024 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in linea con quanto disposto dallo stesso decreto che ha introdotto il bonus (Dl n. 124/2023).

Si tratta del contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023).

Il modello di comunicazione e le modalità di invio delle istanze per accedere al bonus sono stati definiti con il provvedimento dell’11 giugno scorso.

In particolare, l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio delle comunicazioni. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate.

Considerato che il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è di 9.452.741.120 euro e le risorse disponibili sono 1.670 milioni di euro, il provvedimento odierno rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto (1.670.000.000 / 9.452.741.120).

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il codice tributo istituito con la risoluzione n. 39/E di oggi, 22 luglio (vedi articolo Investimenti nella Zes unica, istituito il codice tributo “7034”).

Credito d’imposta investimenti Zes, stabilita la percentuale spettante

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