Normativa e prassi

22 Luglio 2024

Comunità energetiche rinnovabili, come inquadrare gli incentivi del Gse

Il corretto trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gse (Gestore dei servizi elettronici) e restituiti da una Cer (Comunità energetica rinnovabile) ai propri associati che hanno concorso all’autoconsumo di energia deve essere valutato in base alla natura del soggetto che riceve le somme. Se la Cer è costituita nella forma di ente non commerciale, vista anche la finalità sociale e i divieti di distribuzione degli utili sanciti dal Codice del terzo settore, la restituzione delle somme ai propri aderenti non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024.
La risoluzione, quindi, riguarda il trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer nell’ambito della promozione dell’uso dell’energia di cui alla direttiva Ue 2018/2001. Come ricordato anche dall’istante, in data 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del Gse per presentare le istanze di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (tariffa premio) e un contributo di valorizzazione (contributo Arera).

Sul tema l’Agenzia ricorda la disciplina transitoria prevista dall’articolo 42-bis del Dl 162/2019 che ha previsto la possibilità di sperimentare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di Comunità energetiche rinnovabili. Il definitivo recepimento della stessa direttiva è avvenuto con l’emanazione del Dlgs n. 199/2021 secondo il quale “I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili” purché siano rispettati specifici requisiti, di seguito sintetizzati.

L’obiettivo della comunità deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari; la comunità è un soggetto di diritto autonomo che include, fra l’altro, persone fisiche, Pmi, associazioni, enti territoriali e autorità locali,  enti di ricerca, religiosi e del terzo settore, nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione a tali comunità energetiche non può costituire l’attività commerciale principale; la partecipazione è aperta a tutti i consumatori.

Dal punto di vista fiscale, nell’ambito della citata disciplina transitoria, l’Agenzia ricorda i chiarimenti sul corretto trattamento tributario delle somme erogate dal GSE a queste comunità sperimentali, forniti con la risoluzione n. 18/2021 e con la risposta all’interpello n. 37/2022, richiamate dall’istante. In particolare la risoluzione, che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, precisa che ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).

Stesse conclusioni per la risposta n. 37/2022, riguardante un gruppo di comunità energetiche strutturate come enti non commerciali: i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi”.

Anche la circolare n. 23/2022, richiamata dall’Agenzia, ha chiarito che per i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Il ragionamento vale anche per le somme erogate dal Gse ad una Comunità energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza per il fisco solo per la quota eccedente l’autoconsumo.

Fatta questa premessa, l’Agenzia rileva che, come stabilito dal citato articolo 32 del Dlgs n. 199/2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la “gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”. Si instaura quindi un rapporto di mandato senza rappresentanza in cui la Cer, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l’incasso degli incentivi. 

L’Agenzia, quindi, chiarisce in primo luogo che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla Cer, per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente, come chiarito dai citati documenti di prassi. 
Inoltre, considerati gli obiettivi sociali e ambientali perseguiti dalle comunità energetiche, l’Agenzia esclude che la spartizione degli incentivi ricevuti dalla Cer ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.

Va rilevato infine che il Codice del terzo settore (articolo 5 Dlgs n. 117/2017) ha esplicitamente previsto che l’attività di condivisione e i relativi scambi economici fra la Cer e gli utenti non costituiscono un profitto finanziario, ma l’esercizio dell’attività di un interesse condiviso. Inoltre la Cer, in quanto ente associativo, non può distribuire utili e avanzi di gestione, né può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati (articolo 8, Dlgs n.117/2017).

L’Agenzia, in conclusione, ritiene che la restituzione da parte di una Comunità energetica rinnovabile costituita nella forma di ente del terzo settore delle somme ai propri associati non costituisca aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
 

Comunità energetiche rinnovabili, come inquadrare gli incentivi del Gse

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