17 Giugno 2024
Art Bonus alla fondazione per il teatro in concessione
Usufruiscono del credito di imposta “Art Bonus” le erogazioni destinate agli interventi di manutenzione e restauro effettuate a favore della fondazione che gestisce un teatro sulla base di una concessione comunale. Diversamente, non rientrano nel beneficio, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83/2014, le donazioni per il sostenimento dei costi di gestione e organizzazione di attività spettacolistica della fondazione. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 133 del 17 giugno 2024 fornita a una fondazione di diritto privato, senza fini di lucro.
Nello specifico, la fondazione ha acquisito un teatro, chiuso in quanto inagibile per donarlo nel 2021 a un Comune che, nel 2019, con specifica delibera ha preventivamente accettato l’immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso gratuitamente alla Fondazione nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi. Pertanto il teatro è stato concesso in affidamento alla Fondazione ed è stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del ministero della Cultura. La concessione, oltre a prevedere interventi migliorativi e di manutenzione della struttura prevede che la fondazione avrà diritto allo sfruttamento economico del teatro nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi di restauro. Al termine di tale periodo di concessione, il teatro sarà restituito al Comune nello stato in cui si troverà all’esito dell’utilizzo, senza alcun obbligo di remissione a nuovo.
Da segnalare che il Comune dovrà contribuire, a ogni stagione teatrale e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con un versamento a favore della fondazione di un importo annuo non inferiore a 200mila euro. Nell’istanza di interpello, la Fondazione, chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del teatro, sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione, sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l’immobile ricevuto in concessione, possono fruire del credito d’imposta in esame.
Innanzitutto, l’Agenzia chiarisce che, come previsto dalla norma agevolativa, il bonus è erogato nella misura del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Inoltre, il beneficio spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Nello specifico, l’Agenzia precisa che il credito spetta per i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall’articolo 5, comma 1 della legge n. 175 del 2017; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.
Nel caso in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente ministero della Cultura. Secondo il Mic le erogazioni effettuate per gli interventi di restauro sono agevolabili in quanto l’immobile appartiene a un ente pubblico territoriale e perché di interesse culturale. Il credito è, infatti, riconosciuto anche per gli interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Viceversa, in base alla normativa, non usufruiscono dello sconto d’imposta le erogazioni a favore della fondazione dirette alla gestione nonché l’organizzazione di attività spettacolistica, l’istante, infatti, sia per la sua configurazione sia per l’attività svolta non rientra tra gli istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica.
Sulla scia del parere del ministero della Cultura, l’Amministrazione conclude che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del teatro gestite dall’istante possano essere ammesse all’Art bonus. Diversamente, le donazioni destinate al sostenimento dei costi di gestione della fondazione, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell’organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale.

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