Normativa e prassi

10 Giugno 2024

Adempimento collaborativo, codice di condotta per le parti

Un nuovo “codice di condotta” per regolare i reciproci rapporti tra Agenzia e contribuente e l’introduzione del contraddittorio in caso di risposta sfavorevole all’interpello preventivo abbreviato previsto per gli aderenti al regime. Sono due novità per lo speciale istituto dell’adempimento collaborativo divenute concrete con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lo scorso 7 giugno, di due decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze, emanati rispettivamente il 29 aprile e 20 maggio 2024.

In particolare, il decreto del 29 aprile 2024, a firma del vice ministro Maurizio Leo, introduce il nuovo “codice di condotta” tra contribuenti e Agenzia per regolare i reciproci impegni nell’ambito del regime fiscale. Si tratta di un elenco di doveri che entrambe le parti sono tenute a osservare nel segno di una reciproca fiducia e trasparenza. I soggetti già ammessi al regime hanno tempo fino al 5 ottobre 2024 (120 giorni successivi dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 giugno) per sottoscrivere il codice.

Il decreto del 20 maggio, sempre a firma del vice ministro Leo, modifica il decreto del 15 giugno 2016, che contiene le indicazioni attuative dell’interpello preventivo abbreviato per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo che intendano ottenere dall’Agenzia una risposta in merito a fattispecie concrete su cui ravvisino rischi fiscali. Tra le modifiche, viene introdotto una sorta di invito del contribuente al contraddittorio da parte dell’Agenzia prima della notifica di una risposta sfavorevole o eventuali contestazioni all’istanza di interpello per l’accesso al regime, al fine di illustrare la propria posizione.

Entrambe le novità realizzano in concreto due dei punti previsti dalla riforma del regime dell’adempimento collaborativo realizzata recentemente con il Dlgs n. 221/2023, che si inquadra all’interno del più grande cantiere della riforma fiscale approvata dal Parlamento la scorsa estate (legge n. 111/2023) e che, tra l’altro, ha ampliato la  platea dell’istituto (vedi articolo Riforma adempimento collaborativo, nuova soglia di ingresso a 750mln euro).

Il nuovo “Codice di condotta”
Il codice di condotta, previsto dal Dlgs n.221/2023 e a cui il decreto del 29 aprile 2024 dà attuazione, è finalizzato a mettere nero su bianco gli impegni che Agenzia e contribuente assumono reciprocamente all’avvio dell’istituto. Va sottoscritto contestualmente all’ammissione al regime, vincola le parti a partire dal periodo d’imposta nel quale è trasmessa la richiesta di adesione al regime ed è rinnovato tacitamente per tutti gli anni successivi.
in via transitoria, per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo all’entrata in vigore del decreto (7 giugno), il codice di condotta deve essere sottoscritto  a partire dal 7 giugno stesso e comunque entro i centoventi giorni successivi, cioè il prossimo 5 ottobre.

L’elenco con i doveri per ambo le parti è pubblicato in allegato al decreto. In primo luogo, il codice prevede obblighi precisi in capo all’Agenzia, a partire dai principi di collaborazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente. Per esempio, si prevede che l’azione amministrativa si svolga con il minor aggravio possibile a carico degli interessati e vengono sanciti sia l’obbligo del segreto d’ufficio sulle informazioni concernenti l’azienda acquisite nell’istruttoria sia i limiti del loro utilizzo. 

Trasparenza, oltre che un comportamento etico, sono tra i doveri richiesti al contribuente, così come l’impegno a perseguire una bassa propensione al rischio fiscale quanto piuttosto una sua efficace gestione in parallelo alla realizzazione della tax compliance. Anche per il contribuente si delineano indicazioni concrete: per esempio, l’impegno a non porre in essere investimenti in paesi o territori a bassa fiscalità privilegiata con lo scopo esclusivo o prevalente di ottenere un vantaggio fiscale, ma solo per scopi commerciali genuini supportati da solide ragioni economiche o, ancora, l’impegno a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.

Novità per l’interpello preventivo
Il decreto del 20 maggio introduce una serie di modifiche al decreto del Mef del 15 giugno 2016, che contiene le istruzioni sull’interpello preventivo con procedura abbreviata previsto a favore dei contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo dall’articolo 6 comma 2 del Dlgs n. 128/2015.

In attuazione della recente riforma del Dlgs n. 221/2023, nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello o di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione.

In particolare, viene previsto che, prima di notificare una risposta sfavorevole, in tutto o in parte, l’ufficio comunichi al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta, uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni. Dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni.

Un analogo schema preventivo di risposta per illustrare la propria posizione viene previsto in capo all’Agenzia anche nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio.

Il decreto del 20 maggio interviene inoltre sulla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in particolare, in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se quest’ultimo parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto. Si precisa, infine, che se il termine per la risposta cade il sabato o in un giorno festivo, allora è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Un’altra modifica prevede che, ai fini del regime di esonero da sanzioni per chi comunica il proprio comportamento prima dell’adempimento (articolo 6 comma 3 del Dlgs n.128/2025), si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro 45 giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza ed esaurienti le istanze che contengono:

  • i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale
  • la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l’interpellante ravvisa rischi fiscali
  • le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato (con procura in calce o margine dell’atto oppure allegata)
  • l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.
Adempimento collaborativo, codice di condotta per le parti

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