29 Marzo 2024
Nasce l’impresa giovanile agricola – 2 al via il ricambio generazionale
La legge n. 36/2024, dopo aver definito e chiarito, all’articolo 2, le nuove figure di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” (vedi articolo “Nasce l’impresa giovanile agricola – 1, al via il ricambio generazionale”), disciplina, rispettivamente, nell’articolo 4 e 5, e negli articoli 6 e 7, gli incentivi, specie fiscali, destinati all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura, come di seguito elencati:
- articolo 4, reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura
- articolo 5, introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
- articolo 6, prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione
- articolo 7, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate.
L’articolo 4, al comma 1, infatti, consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di:
- optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), che disciplina il reddito agrario
- mantenere l’opzione esercitata per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L’articolo 4, al comma 2, precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale:
- non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola
- abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge
- non richiedano dette agevolazioni per trasferimenti di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a imprese giovanili agricole, come definiti dall’articolo 2 della legge.
L’articolo 5 stabilisce che, per i contratti di compravendita aventi per oggetto l’acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200mila euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
La citata tabella prevede che, per gli atti immobiliari da 25.001 euro a 500mila euro (con valore medio di 262.500 euro), la percentuale riferita al valore medio debba risultare pari all’1,078% del valore dell’immobile, con la possibilità di prevedere una forbice in aumento sino al 5,99% e in riduzione fino allo 0,653 per cento.
L’articolo 6, al comma 1, istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, prevedendo, in favore dei giovani imprenditori agricoli, che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione di un credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino a un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.
Il bonus è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 (sistema dei versamenti unitari con compensazione effettuati tramite modello F24), entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Lo stesso articolo 6, al comma 2, demanda ad un decreto del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.
L’articolo 7, al comma 1, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 27 marzo 2024
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