29 Marzo 2024
Nasce l’impresa giovanile agricola – 2 al via il ricambio generazionale
La legge n. 36/2024, dopo aver definito e chiarito, all’articolo 2, le nuove figure di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” (vedi articolo “Nasce l’impresa giovanile agricola – 1, al via il ricambio generazionale”), disciplina, rispettivamente, nell’articolo 4 e 5, e negli articoli 6 e 7, gli incentivi, specie fiscali, destinati all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura, come di seguito elencati:
- articolo 4, reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura
- articolo 5, introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
- articolo 6, prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione
- articolo 7, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate.
L’articolo 4, al comma 1, infatti, consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di:
- optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), che disciplina il reddito agrario
- mantenere l’opzione esercitata per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L’articolo 4, al comma 2, precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale:
- non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola
- abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge
- non richiedano dette agevolazioni per trasferimenti di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a imprese giovanili agricole, come definiti dall’articolo 2 della legge.
L’articolo 5 stabilisce che, per i contratti di compravendita aventi per oggetto l’acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200mila euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
La citata tabella prevede che, per gli atti immobiliari da 25.001 euro a 500mila euro (con valore medio di 262.500 euro), la percentuale riferita al valore medio debba risultare pari all’1,078% del valore dell’immobile, con la possibilità di prevedere una forbice in aumento sino al 5,99% e in riduzione fino allo 0,653 per cento.
L’articolo 6, al comma 1, istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, prevedendo, in favore dei giovani imprenditori agricoli, che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione di un credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino a un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.
Il bonus è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 (sistema dei versamenti unitari con compensazione effettuati tramite modello F24), entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Lo stesso articolo 6, al comma 2, demanda ad un decreto del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.
L’articolo 7, al comma 1, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 27 marzo 2024

Ultimi articoli
Attualità 14 Febbraio 2025
M’illumino di meno 2025: insieme per un presente sostenibile
Anche quest’anno l’Agenzia partecipa a “M’illumino di Meno”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Rai Radio2 in occasione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”.
Normativa e prassi 14 Febbraio 2025
Patto di famiglia, profili fiscali delle “attribuzioni compensative”
L’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Normativa e prassi 13 Febbraio 2025
Imposta di successione, cambia il modello dichiarativo
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento del 13 febbraio 2025, con il quale viene data attuazione alle norme del Dlgs n.
Normativa e prassi 13 Febbraio 2025
Agevolazione prima casa: due via libera per i residenti esteri
Un cittadino italiano residente all’estero che acquista in Italia un’abitazione può fruire dei benefici prima casa anche se il nuovo immobile si trova in un Comune diverso da quello dell’ultima residenza.