Normativa e prassi

28 Marzo 2024

Esenti da Iva i corsi per avvocati della scuola privata riconosciuta

I corsi di formazione, obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione legale, forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”, sono esenti da Iva: rientrano infatti nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva. Questo perché la società ha ottenuto l’accredito dal Consiglio nazionale forense, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo.

È, in estrema sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 82 del 28 marzo 2024, fornita a una società che chiede lumi sul corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei corsi di formazione erogati agli aspiranti avvocati, iscritti al registro dei praticanti.

La stessa, in proposito, riferisce che, dopo l’introduzione delle nuove regole per l’accesso alle professioni di avvocato, stabilite con il decreto del ministero della Giustizia n. 17/2018, si è accreditata presso il Consiglio nazionale forense, per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione (articolo 43, legge n. 247/2012), obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati dopo il primo aprile 2022.

L’Amministrazione giunge alla descritta conclusione, chiamando in causa un proprio documento di prassi, con il quale ha messo in chiaro i requisiti per rientrare nell’esenzione prevista dal citato articolo 10 del Dpr n. 633/1972: la circolare n. 22/2008. In sostanza, l’esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. A tal fine, le prestazioni devono essere:

“a) di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale

b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

Ebbene, riguardo al caso in esame, i due requisiti sono entrambi rispettati. Infatti, per l’articolo 24, comma 3, della legge n. 247/2012 il Consiglio nazionale forense è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito “… per garantire il rispetto dei principi previsti – dalla legge n. 247/2012 – … e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale …”. Inoltre, è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del ministro della Giustizia. Il Cnf è dunque idoneo a effettuare il riconoscimento ai fini fiscali, sia con riferimento al requisito soggettivo che a quello oggettivo.

Esenti da Iva i corsi per avvocati della scuola privata riconosciuta

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