Normativa e prassi

12 Marzo 2024

Vendita granchi blu nel delta del Po: rientra nell’attività ittica principale

Un imprenditore ittico che alleva molluschi e che, in linea con quanto disposto con un’ordinanza dei sindaci di Goro e Comacchio e successivamente anche con atto della giunta regionale, effettua la raccolta e la vendita del granchio blu, potrà ricondurre tale attività fra quelle agricole con la conseguenza che le somme derivanti dalle vendite del crostaceo non rileveranno ai fini Irpef in quanto assorbite dall’attività principale di allevamento ittico. È uno dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 67 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante nel dettaglio svolge l’attività di allevamento di molluschi nelle aree marittime demaniali in zona Sacca di Goro e Comacchio, con concessione rilasciata dalla regione Emilia Romagna. Fa presente che attualmente il granchio blu sta distruggendo molluschi, piccoli crostacei e avannotti, tanto che i sindaci di Goro e Comacchio hanno emesso un’ordinanza, in deroga alle vigenti disposizioni sulle licenze di pesca, che autorizza gli acquacoltori a prelevare e smaltire il granchio. Successivamente è intervenuta la Giunta della regione Emilia Romagna che ha emesso un atto con cui sostanzialmente conferma tale concessione, includendo anche la possibilità di effettuare il commercio dello stesso crostaceo.

L’istante chiede quindi il corretto trattamento ai fini Irpef e ai fini Iva delle somme derivanti dalla raccolta, smaltimento e vendita del granchio, realizzate nell’ambito del descritto quadro emergenziale.

Nell’interpello viene precisato che la citata “Determinazione regionale” consente, in primo luogo, la cattura il prelievo e la vendita del granchio blu all’interno degli impianti di “molluschicoltura” considerata la incontrollata diffusione del granchio blu e il conseguente danno arrecato ad alcune imprese della zona.  Tale autorizzazione regionale prevede, fra l’altro, la possibilità di utilizzare gli attrezzi e le reti disponibili sulle imbarcazioni per l’attività principale, il divieto di reimmergere i granchi in mare, la concessione dell’attività ai soli soci addetti dell’impresa concessionaria o affidatari dell’area e non anche a terzi privi di autorizzazione demaniale, il divieto di utilizzo di imbarcazioni diverse da quelle asservite all’impianto dell’impresa stessa.

L’Agenzia, considerati i provvedimenti emergenziali emanati in via straordinaria e temporanea per le aree demaniali marittime in zona Sacca di Goro e Comacchio dalla Regione Emilia Romagna alla cooperativa in cui l’istante è socio, ritiene che l’attività di prelievo e commercializzazione o smaltimento del granchio blu possa essere ricondotta nell’attività di acquacoltura, quindi in quella di allevamento di molluschi svolta dall’istante.

In sostanza, le somme derivanti dalla commercializzazione dei ”granchi blu” non rileveranno ai fini Irpef in quanto ”assorbite” dalla determinazione del reddito dell’allevamento ittico dell’istante, soggetto a una tassazione di favore (articolo 3-ter del Dl n. 106/2005)

Per quanto riguarda l’Iva, l’Agenzia chiarisce che l’attività di raccolta, trasporto a terra, smaltimento ed eventuale commercializzazione del ”granchio blu” effettuate dai titolari di concessioni demaniali, come l’istante, può rientrare nell’ambito dell’acquacoltura con conseguente applicazione della detrazione forfettizzata riconosciuta ai produttori agricoli (articolo 34 Dpr n. 633/1972).

Le somme, invece, provenienti dall’eventuale commercializzazione del granchio blu, considerata la natura risarcitoria delle stesse e lo scarso valore economico del crostaceo, non sono soggette a Iva. Secondo l’Agenzia, infatti, trattandosi di un parziale ristoro per danni, si possono considerare alla stregua dei contributi statali erogati ai consorzi e alle imprese della pesca che provvedono a smaltire questa tipologia di granchio (Dl n. 104/2023).

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