Analisi e commenti

5 Febbraio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 12 il rinnovato tax credit cinema

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive, pur mantenendo al 40% la percentuale di spesa su cui applicare il tax credit cinema, disciplinato dalla legge n. 220/2016, recante la disciplina del cinema e dell’audiovisivo, opera una revisione dei criteri per rendere il sistema più efficiente e sostenibile, con l’obiettivo di incentivare le produzioni di qualità.

Per compiere tale revisione, la nuova norma interviene sulla richiamata legge n. 220/2016, disponendo una rimodulazione dell’aliquota, che può anche decrescere in relazione alle spese agevolabili e alle dimensioni delle imprese o gruppi di imprese.

Le disposizioni approvate in Parlamento con la legge di Bilancio 2024, oltre a modificare la disciplina relativa al tax credit cinema, come concepito originariamente dalla legge del 2016, fornisce anche ulteriori contributi alla disciplina generale relativa al settore cinematografico e audiovisivo, rivedendo gli articoli:

  • 13, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”
  • 15, in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione
  • 17, riguardo al credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico
  • 18, che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
  • 20, che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo
  • 21, che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta
  • 25, che reca disposizioni di attuazione
  • 26, che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
  • 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

In particolare, riportiamo in parallelo le disposizioni introdotte dal comma 54 e i corrispondenti articoli della legge n. 220/2016 oggetto di revisione:

Fondo per il cinema e l’audiovisivo
La lettera a), intervenendo sull’articolo 13, comma 5, prevede che il decreto del ministro della Cultura, con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220/2016, ma anche solamente ad alcune di esse.

Imprese di produzione nel cinema
La lettera b), sostituendo il comma 2 dell’articolo 15, pur confermando sia per le opere cinematografiche sia per le opere audiovisive, l’aliquota ordinaria del 40%, prevede che il decreto di cui all’articolo 21 della legge n. 220/2016, con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta, nel tener conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12 della stessa legge, possa anche prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta, in base a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del medesimo articolo 12, o di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché riguardo a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
Altresì, in riferimento alle opere audiovisive, è prevista l’aliquota del 40% in via prioritaria, in caso di opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.

Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico
La lettera c), sostituendo il comma 1, dell’articolo 17, prevede che, nel rispetto delle disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi del richiamato articolo 21, il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese, complessivamente sostenute, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
In particolare, in favore delle piccole e medie imprese, il legislatore consente un innalzamento dell’aliquota massima fino al 60 per cento.

Potenziamento offerta cinematografica
La lettera d), sostituendo il comma 1 dell’articolo 18, stabilisce che, per potenziare l’offerta cinematografica e, in particolare, per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.

Credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo
La lettera e), apportando una serie di modificazioni all’articolo 20, esclude i titolari di reddito di impresa, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta.

Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta
La lettera f), sostituendo il comma 5 dell’articolo 21, prevede che con decreto interministeriale, sono stabiliti, per ciascun tipo di credito d’imposta e nelle percentuali fissate:

  • limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese
  • aliquote relative alle varie tipologie di opere, ovvero di impresa o gruppi di imprese, di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile
  • base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.

Lo stesso decreto interministeriale può definire:

  • i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi
  • il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro
  • le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare
  • le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza
  • l’eventuale obbligo, a carico dei richiedenti, di versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo, riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

Disposizioni di attuazione
La lettera g), modificando l’articolo  25, in materia di contributi automatici, prevede l’emanazione di decreti attuativi che disciplinino le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative, che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare, disponendo, altresì, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli e prevedendo, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato, di un contributo per le spese istruttorie.

Contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
La lettera h), apportando una serie di modifiche all’articolo 26, che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive:

  • elimina il riferimento ai film “difficili realizzati con modeste risorse finanziarie” dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo
  • prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal ministro della Cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del ministro. I decreti attuativi devono prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative, che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, che rilasciano dichiarazioni infedeli, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro. Gli stessi decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

Contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva
La lettera i), apportando delle modificazioni all’articolo 27, per promuovere le attività e le iniziative cinematografiche e audiovisive:

  • prevede la costituzione di una Commissione con le caratteristiche, i compiti, le modalità di costituzione e di funzionamento previsti nella lettera precedente h), anche con riguardo ai decreti attuativi per la definizione dei criteri di certificazione dei costi e delle caratteristiche delle polizze assicurative, che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare
  • dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, che rilasciano dichiarazioni infedeli. Come per la precedente lettera h), i decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 11 gennaio 2024
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 12 gennaio 2024
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 16 gennaio 2024
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 18 gennaio 2024
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 22 gennaio 2024
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 gennaio 2024
L’ottava puntata è stata pubblicata giovedì 25 gennaio 2024
La
nona puntata è stata pubblicata martedì 30 gennaio 2024
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 31 gennaio 2024
L’undicesima puntata è stata pubblicata giovedì 1° febbraio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 12 il rinnovato tax credit cinema

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