30 Gennaio 2024
Cessione terreno vs costruzione scuola, operazione di permuta soggetta a Iva
Un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante apposita convenzione, dovrà pagare l’Iva sui terreni ceduti, trattandosi di un’operazione di permuta per la quale è prevista l’applicazione dell’imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 26 del 30 gennaio 2024.
Nel dettaglio il Comune e l’istante hanno sottoscritto una convenzione (project financing) avente ad oggetto l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva del complesso scolastico, la realizzazione dei lavori e la gestione dello stesso immobile parte del quale sarà adibito a ristorante, bar e mensa.
L’accordo prevede, da parte dell’istante la realizzazione e la gestione dell’opera e da parte del Comune l’erogazione di alcuni contributi e la cessione in proprietà di 3 terreni. Poiché l’istante riteneva che su tali fondi il Comune dovesse versare l’Iva, mentre quest’ultimo era di diverso avviso, le parti si sono rivolte al tribunale che ha chiesto quindi il parere all’Agenzia sull’applicazione o meno dell’imposta sui terreni ceduti.
L’Agenzia in linea con la società istante, ritiene che il trasferimento alla società di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da quest’ultima con la sottoscrizione della Convenzione, debba essere soggetta ad Iva (vedi anche risposta n. 194/2022).
Tale operazione, infatti, assume i caratteri di una permuta in cui viene scambiata una prestazione di servizi con una cessione di beni e le permute, come indicato esplicitamente nell’articolo 11 del Dpr n. 633/1972, sono operazioni rilevanti ai fini Iva.
Il Comune, quindi, dovrà versare l’imposta sui terreni ceduti all’istante a titolo di parziale corrispettivo per l’opera costruita.
Viene specificato, inoltre, che anche le varie operazioni effettuate dalla società sono soggette a Iva, secondo l’aliquota propria di ciascuna di esse. Per quanto riguarda il momento impositivo relativo alle sole operazioni effettuate dall’istante, l’Agenzia ricorda che l’esigibilità dell’imposta si verifica ordinariamente all’atto del pagamento del corrispettivo che, per quanto attiene ai terreni ceduti, va individuato nella stipula dell’atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione dell’operazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto Iva.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Bonus carburante, pronto il codice per la compensazione del credito
Definite le modalità operative per utilizzare l’agevolazione destinata alle imprese colpite dal rincaro del gasolio.
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Concordato biennale, via libera con Isa diverso tra ente e associato
Il decreto Omnibus ha introdotto un’eccezione alle preclusioni di accesso al Cpb previste nel caso del professionista che svolge attività anche in associazione con altri colleghi Un professionista che opera individualmente e partecipa anche a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale senza vincoli collegati alla scelta operata dall’ente partecipato quando le attività esercitate risultano riconducibili a Isa differenti.
Normativa e prassi 26 Ottobre 2026
Buoni benzina per welfare aziendale: fringe benefit fuori dal reddito
L’emolumento finalizzato esclusivamente a promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto nel lavoro domenicale è escluso dalla tassazione Una società affidataria di servizi pubblici essenziali continuativi sette giorni su sette che intende istituire un sistema di welfare aziendale, attraverso l’assegnazione di buoni benzina o buoni spesa, per promuovere il benessere e la motivazione del personale tenuto al lavoro domenicale, potrà considerare tali “buoni” come fringe benefit, ed escluderli quindi dalla tassazione.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.