Analisi e commenti

18 Gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze

La regolarizzazione “a pagamento” delle rimanenze di magazzino è una delle novità previste dalla legge di bilancio 2024. L’adeguamento delle esistenze iniziali di beni, di cui all’articolo 92 del Tuir, è disposta dai commi 78-85 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 e riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. Tale facoltà riguarda l’adeguamento delle esistenze del solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’adeguamento dovrà essere dichiarato in seno alla dichiarazione dei redditi e potrà essere effettuato eliminando le esistenze iniziali (quantità o valori) superiori rispetto a quelli effettivi, oppure attraverso la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Il contribuente che esercita questa facoltà dovrà effettuare solo il pagamento delle imposte dovute, versandole in due rate di pari importo – l’adeguamento, difatti, non avrà riflessi sanzionatori.
Chi aderisce pagherà solo un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 18%; e, nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali, anche l’imposta sul valore aggiunto.
Il legislatore, difatti, ha differenziato le imposte dovute a seconda della modalità di adeguamento delle esistenze inziali prescelto dal contribuente, vale a dire, se l’adeguamento è realizzato mediante:

  • eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi
  • iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

Variazione delle rimanenze: adeguamento e valenza civilistica
Gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio, potranno effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (variazioni delle rimanenze) del Tuir, richiedendolo direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’adeguamento delle esistenze può essere effettuato attraverso l’eliminazione di valori o quantità delle esistenze iniziali (comma 80) o mediante una procedura di iscrizione di valori superiori rispetto a quelli effettivi (comma 81).
I valori risultanti dalle variazioni – effettuate mediante eliminazione o iscrizione di valori – sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Inoltre, il legislatore ha precisato che, nel limite del valore iscritto o eliminato, i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 78 dell’articolo 1 della citata legge, vale a dire quello relativo al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Qual è il costo dell’adeguamento delle rimanenze?
L’adeguamento delle esistenze fiscali comporta un costo, sotto un profilo impositivo, correlato alle due tipologie di adeguamento delle esistenze fiscali.
Secondo quanto disposto dai richiamati commi 80 e 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 in commento, è prevista una differente tassazione in campo al contribuente che dovrà effettuare il pagamento nel caso di adeguamento delle esistenze inziali:

  • mediante eliminazione dei valori,
    • dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media, riferibile all’anno 2023, all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (l’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato).
    • dell’imposta sostitutiva del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente e il valore eliminato.
  • mediante iscrizione di valori, di una imposta sostitutiva nella misura del 18% da applicare al valore iscritto (l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive).

Quando pagare le imposte per l’adeguamento delle esistenze iniziali
Le imposte dovute in seguito all’esercizio della facoltà di adeguamento delle esistenze iniziali di beni dovranno essere versate in due rate di pari importo, di cui:

  • la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

In caso di mancato pagamento nei termini predetti, l’Amministrazione finanziaria procederà con l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle:
– somme non pagate e dei relativi interessi
– sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Il legislatore precisa al comma 84 che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 11 gennaio 2024
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 12 gennaio 2024
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 16 gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze

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