Normativa e prassi

20 Novembre 2023

Reddito agrario, entro fine mese in cassa per l’acconto Irpef

I titolari di reddito agrario dovranno versare il secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2023 entro il termine ordinario del 30 novembre 2023, non potendo usufruire del rinvio della scadenza al 16 gennaio 2024 previsto dall’articolo 4 del Collegato alla manovra di bilancio 2024. La norma riserva, infatti, l’ampliamento dei termini ai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Preclusa agli esercenti attività agricola, di conseguenza, anche l’altra facilitazione contenuta nella stessa disposizione, che consente la dilazione del pagamento dell’acconto in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L’esclusione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione perimetra, infatti, l’agevolazione ai titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato “ricavi” o “compensi” non superiori a 170mila euro, ossia subordinando lo slittamento a valori rilevanti ai soli fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo (articoli 85 e 54, Tuir) e non dei redditi fondiari in cui ricade, invece, il reddito agrario (articolo 32, Tuir), dichiarato nel quadro RA del modello Redditi.

L’ampliamento dei termini, in poche parole, è precluso ai produttori agricoli a eccezione di coloro che operano in forma di impresa individuale in eccedenza rispetto ai limiti fissati dall’articolo 32 del Tuir per il reddito agrario, per cui il reddito in eccesso è configurabile come reddito d’impresa in base alle previsioni degli articoli 56 comma 5, e 56-bis commi 1, 2 e 3-bis del Tuir.

Per completezza si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/2023, ha fatto il punto sugli ambiti applicativi della proroga prevista dall’articolo 4 del Collegato alla legge di bilancio. Il documento di prassi ha fornito indicazioni anche con riferimento alle imprese che operano in agricoltura e ha chiarito che per le persone fisiche esercenti attività agricole o attività agricole connesse (come agriturismo, allevamento, eccetera), che usufruiscono della proroga del pagamento dell’acconto perché titolari di reddito d’impresa nel 2022, il calcolo della soglia di accesso all’agevolazione deve basarsi sul volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023) anziché sui ricavi. Inoltre, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, va fatto riferimento all’ammontare complessivo del fatturato 2022 tenendo conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano stati oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica. In presenza, infine, di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, a rilevare è il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva (vedi articolo “Proroga secondo acconto Irpef 2023: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia”).

Reddito agrario, entro fine mese in cassa per l’acconto Irpef

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