Normativa e prassi

15 Novembre 2023

Nessuna ritenuta sulle sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale

Non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto i contributi in misura fissa, corrisposti dall’ente bilaterale, unicamente per scopi assistenziali, ai propri iscritti, indipendentemente dalla retribuzione percepita dai beneficiari e non sostitutivi di altri redditi inquadrabili in una delle categorie individuate dall’articolo 6 del Tuir. È in sintesi quanto chiarisce la risposta n. 462 del 15 novembre 2023.

L’istante è un ente bilaterale che nell’ambito delle prestazioni a favore dei propri iscritti previste dal ”Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori” intende erogare:

  • un “Contributo per malattia di lunga durata” una tantum di mille euro in misura fissa
  • un ”Bonus straordinario Covid-19” una tantum di 200 euro.

Entrambe le sovvenzioni saranno distribuite, fino all’esaurimento budget disponibile, in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte dei lavoratori e, a parità di data, secondo determinati criteri stabiliti nel Regolamento.
L’istante vuol sapere se in qualità di sostituto di imposta debba applicare, su tali erogazioni, la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Secondo il suo parere si tratta di contributi che non sostituiscono alcun reddito e che per caratteristiche non concorrono alla formazione dell’imponibile.

Il nocciolo della questione, già affrontato in precedenti documenti di prassi, sta proprio nel valutare se le suddette somme possano essere considerate come sostitutive di redditi inquadrabili in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir. In tal caso, come ha chiarito la risposta n. 24/2018 relativa a una vicenda analoga posta da un ente bilaterale, gli importi erogati sono tassati come le somme di cui hanno preso il posto (vedi articolo “Somme erogate da enti bilaterali: il trattamento fiscale e contributivo”).
Con la risposta n. 395/2020 l’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che non è imponibile la sovvenzione una tantum, indipendente dalla normale retribuzione e non sostitutiva di altro reddito previsto dall’articolo 6 del Tuir, riconosciuta da un ente di previdenza ai propri iscritti come forma di sostegno concessa in seguito a una situazione di disagio sopravvenuta a causa di contagio da Covid-19 (vedi articolo “Indennità da Covid-19 senza tassazione”).
La circolare n. 20/2011 afferma, inoltre, che i contributi, erogati dalla cassa previdenziale per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell’iscrizione all’ente previdenziale di appartenenza. Secondo il documento di prassi, quindi, la natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza fiscale di tali somme.

Tornando all’interpello, l’Agenzia, prima di arrivare alle conclusioni ricorda per quali fini le due sovvenzioni una tantum sono concesse.

Il contributo per malattia di lunga durata è previsto a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell’iscritto ed è erogato dall’istante in coerenza con i propri fini assistenziali, per contrastare gli effetti negativi provocatiti dalla malattia o dall’infortunio a danno del dipendente.

Il bonus Covid-19 ha natura puramente assistenziale, il suo scopo è attenuare le ripercussioni negative sui lavoratori e le loro famiglie derivanti dalle restrizioni applicate nel periodo della pandemia, come i limiti posti per la mobilità, che hanno determinato una necessaria riorganizzazione della quotidianità, ad esempio, per l’assistenza ai figli e alle persone fragili.

In definitiva, a parere dell’Agenzia, i contributi straordinari concessi a richiesta dall’ente agli iscritti, corrisposti una tantum e in misura fissa, sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, in linea con la prassi, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir.

Di conseguenza, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.

Nessuna ritenuta sulle sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale

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