31 Agosto 2023
Bonus librerie anno 2022, le richieste dall’11 settembre
È arrivato il momento di pensare al tax credit librerie per l’anno 2022. Le domande, informa un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del ministero della Cultura, possono essere presentate dalle ore 9 dell’11 settembre e fino alle 12 del 31 ottobre 2023, esclusivamente attraverso l’apposito portale, previa registrazione. Chi ha effettuato l’accesso nello scorso anno deve in ogni caso rinnovare l’abilitazione.
Primi destinatari, i piccoli librai
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) è destinata agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei piccoli librai. Il bonus, infatti, arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, mentre per gli altri il limite massimo è di 10mila euro.
Contributo rapportato ai tributi locali
Il credito d’imposta, prevede la norma, è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute per i locali in cui l’attività agevolata è svolta, a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, locazione (al netto dell’Iva), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Come ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, va considerato che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le regole per l’assegnazione del credito massimo sono definite nell’allegato al decreto interministeriale 23 aprile 2018 attuativo della misura, in particolare: nella Tabella 1 è indicato il massimale per ogni voce di spesa, nella Tabella 2 la percentuale valida per quantificare il credito d’imposta teorico spettante in relazione alle voci di costo utilizzate.
Tra i requisiti, la sede in Italia e la vendita di libri come attività primaria
Presupposti di accesso al beneficio sono:
- sede legale nello Spazio economico europeo
 - residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata
 - classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
 - avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
 
Il bonus viaggia con l’F24
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6894”).
Il contributo ricevuto deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.
La direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore ricorda che anche quest’anno il richiedente deve specificare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Per avere istruzioni dettagliate, sul sito della Dg è disponibile la guida alla compilazione della domanda. La pubblicazione, tuttavia, precisa l’avviso online, è a solo scopo esemplificativo e potrebbe differire lievemente, nella forma grafica e in alcune denominazioni rispetto alla domanda attualmente in rete.
Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail alla casella di posta elettronica taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Se la permuta è con bene futuro, non c’è sconto sulla plusvalenza
Il regime fiscale agevolato richiede che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ma poiché non esistono ancora non possono essere iscritti in bilancio come tali In caso di permuta tra un bene presente, come un terreno edificabile, e un bene futuro, come dei posti auto da costruire, non si applica il regime agevolato previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Attività concertistica della Onlus, erogazioni ammesse all’art bonus
L’evoluzione delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali non pregiudica la fruizione dell’agevolazione per l’associazione con attività strutturata nel mondo dello spettacolo Possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività di un’associazione senza scopo di lucro dedita all’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Autonomi, contributi in conto impianti in linea con il criterio di competenza
Le erogazioni pubbliche ricevute dal professionista per l’acquisto di attrezzature non sono tassate per cassa come i compensi, ma seguono l’imputazione delle quote di ammortamento del bene agevolato Con la risposta n.
Normativa e prassi 3 Novembre 2025
Beneficio di inventario in corso, il minore ha già lo status di erede
Ai fini degli obblighi dichiarativi, non è richiesta la conclusione della procedura, essendo sufficiente che sia stata presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità Un figlio minorenne che dopo la morte della madre, avvenuta nel 2025, è stato autorizzato in qualità di erede dal competente tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario è fiscalmente obbligato a presentare nei termini di legge la dichiarazione per i redditi percepiti dal genitore nel 2024, anche se l’inventario non è ancora stato concluso.