Normativa e prassi

11 Agosto 2023

Dl Omnibus in Gazzetta Ufficiale, tra le novità alcune pillole fiscali

Nuovo credito d’imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori, proroga del Superbonus per le “villette” e comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti: alcune  novità fiscali nel Dl n. 104 del 10 agosto 2023, il decreto Omnibus, la norma relativa ad attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ultima arrivata prima della pausa estiva.

Riassumiamo, in sintesi, i contenuti.

L’articolo 5 riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese residenti, e a quelle che non lo sono ma hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica . Il credito va certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23 del decreto Semplificazioni, il n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze.

L’articolo 24 sposta al prossimo 31 dicembre (la scadenza precedente era il 30 settembre) la data per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all’agevolazione rimane la stessa di prima: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis del Dl n. 34/2020).

L’articolo 25 obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni riportate in questo articolo del decreto si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.

L’articolo 26, infine, istituisce l’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento dei margini di interesse. L’imposta straordinaria, si legge, “è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022“. L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ai fini dell’accertamento, sanzioni e riscossione, saranno applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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