Normativa e prassi

11 Agosto 2023

Dl Omnibus in Gazzetta Ufficiale, tra le novità alcune pillole fiscali

Nuovo credito d’imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori, proroga del Superbonus per le “villette” e comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti: alcune  novità fiscali nel Dl n. 104 del 10 agosto 2023, il decreto Omnibus, la norma relativa ad attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ultima arrivata prima della pausa estiva.

Riassumiamo, in sintesi, i contenuti.

L’articolo 5 riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese residenti, e a quelle che non lo sono ma hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica . Il credito va certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23 del decreto Semplificazioni, il n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze.

L’articolo 24 sposta al prossimo 31 dicembre (la scadenza precedente era il 30 settembre) la data per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all’agevolazione rimane la stessa di prima: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis del Dl n. 34/2020).

L’articolo 25 obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni riportate in questo articolo del decreto si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.

L’articolo 26, infine, istituisce l’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento dei margini di interesse. L’imposta straordinaria, si legge, “è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022“. L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ai fini dell’accertamento, sanzioni e riscossione, saranno applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Dl Omnibus in Gazzetta Ufficiale, tra le novità alcune pillole fiscali

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Settembre 2026

Pensione pubblica tassata in Svizzera, la doppia nazionalità non influisce

Il regime di imponibilità nello Stato erogatore previsto a precise condizioni dall’articolo 19 della Convenzione italo-elvetica  non viene meno se il beneficiario è cittadino di entrambi i Paesi La contemporanea cittadinanza italiana e svizzera non modifica il trattamento fiscale speciale per le pensioni pubbliche, previsto dall’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera: le somme sono soggette a tassazione esclusiva dello Stato erogatore (nel caso specifico, Svizzera), poiché è sufficiente che il beneficiario sia cittadino del Paese dal quale proviene la pensione.

Attualità 23 Settembre 2026

Falso rimborso da oltre 5mila euro, è un nuovo tentativo di phishing

L’Agenzia raccomanda ai cittadini di non cliccare sui collegamenti contenuti nelle email sospette e di non inserire dati personali o informazioni riservate Torna a circolare una campagna di phishing che sfrutta il tema, ormai ricorrente, dei presunti rimborsi fiscali.

Attualità 23 Settembre 2026

Call center per la precompilata aperto sabato 26 settembre

Il servizio telefonico dell’Agenzia sarà operativo anche sabato mattina, dalle 9 alle 13, per dare supporto ai cittadini in vista della scadenza di mercoledì 30 settembre per l’invio del Modello 730 L’Agenzia delle entrate rinnova l’appuntamento con l’assistenza telefonica straordinaria, che sarà attiva sabato 26 settembre dalle ore 9 alle 13, per accompagnare cittadini e cittadine nelle fasi finali della campagna dichiarativa.

Normativa e prassi 23 Settembre 2026

Società tra professionisti o avvocati, ok agli utili ripartibili a consuntivo

La deroga prevista dalla disciplina del regime di trasparenza è applicabile soltanto per chi presta l’attività professionale, per le quote assegnate ai soci finanziatori valgono le regole ordinarie Con il principio di diritto n.

torna all'inizio del contenuto