Normativa e prassi

2 Agosto 2023

Tax credit energia e gas e Iva al 5%, pronti i chiarimenti dell’Agenzia

Puntuale, con la circolare n. 24 firmata oggi, 2 agosto 2023, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle proroghe che hanno interessato, in seguito ad alcuni provvedimenti legislativi, i crediti d’imposta energia e gas relativamente al primo semestre del 2023, nonché la riduzione dell’aliquota Iva al 5% applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest’anno.

Le modifiche normative commentate dal documento di prassi sono contenute nell’articolo 1, comma 3, del decreto “Aiuti-quater”, nell’articolo 1, commi da 2 a 8 e commi 13, 14 e 16, della legge di bilancio 2023, negli articoli 2 e 4 del decreto “Bollette” e nell’articolo 3-bis del Dl n. 57/2023. Si tratta di disposizioni emanate con il fine contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del settore energetico.

Gli articoli di legge su richiamati hanno sostanzialmente prorogato:

  • i crediti d’imposta previsti in favore delle imprese “energivore/non energivore” e “gasivore/non gasivore” – in misura percentuale differenziata in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza – per l’acquisto, rispettivamente, di energia elettrica e di gas naturale, riconoscendoli anche con riferimento al primo e al secondo trimestre del 2023; detti crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023
  • il termine di utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, in precedenza stabilito al 30 giugno 2023, fissandolo al 30 settembre 2023
  • la riduzione dell’aliquota Iva al 5%, riconoscendola anche in riferimento al terzo trimestre 2023, per le forniture di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, per le somministrazioni di energia termica prodotta con metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

La circolare odierna evidenzia che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso al credito d’imposta relativamente alle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il bonus riconosciuto per il trimestre precedente, in coerenza con la risposta all’interpello n. 355/2023.

In analogia a quanto già chiarito con la circolare n. 20/2022 (vedi articolo “Crediti d’imposta in materia di gas. Il punto dell’Agenzia sull’agevolazione”) in ordine ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, l’Agenzia ha precisato precisato che, nell’ipotesi di conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il tax credit in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, entro il termine ultimo di utilizzo normativamente previsto.

La circolare, inoltre, chiarisce che, per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito (ad esempio, nel primo trimestre 2023), non può trovare applicazione il beneficio fiscale in esame, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo sostenuto dal soggetto, in quanto non sussiste il parametro (costi medi della materia energia) relativo al trimestre di riferimento (quarto trimestre 2022).

Il documento di prassi, infine, con riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, ribadisce che i beneficiari erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito. La circolare precisa, tuttavia, che al fine di poter utilizzare in compensazione la somma dopo il 16 marzo 2023 (e non oltre il 30 settembre 2023), è necessario che il contribuente renda preventivamente la comunicazione di cui sopra, adottando l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012 (in tal senso la risoluzione n. 27/2023).

Tax credit energia e gas e Iva al 5%, pronti i chiarimenti dell’Agenzia

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