28 Luglio 2023
Nuovo Codice dei contratti pubblici: i chiarimenti sull’imposta di bollo
Con la circolare numero 22/E del 28 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il Dlgs n. 36/2023, in aderenza, tra l’altro, alle direttive Ue 2014/24 e 2014/23.
Il quadro
L’ambito applicativo delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, relativamente ai contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, è uno degli aspetti toccati dal documento di prassi.
Viene chiarito, anzitutto, che la nuova modalità di calcolo e versamento dell’imposta, nei confronti dell’aggiudicatario, ha natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l’intera procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto.
Continuano, invece, ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento regolate dal Testo unico sul bollo (Dpr n. 642/1972):
- alle fatture, note, conti e simili e a tutti i documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sul bollo
- agli altri atti e documenti, che precedono il momento della stipula del contratto, presentati da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione del contraente.
In seguito, quando si è giunti alla fase di stipula del contratto, l’operatore economico che si è aggiudicato l’appalto, per effetto della nuova disciplina dovrà quantificare il dovuto, scomputando l’eventuale differenza pagata nelle fasi di selezione.
È possibile versare l’imposta di bollo con le modalità telematiche specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023 (vedi articolo “Bollo telematico sugli appalti, le modalità in vigore da luglio”).
Nelle fasi successive al momento della stipula, dunque, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo.
Con riferimento all’ambito soggettivo, la circolare, inoltre, chiarisce che l’onere del versamento è posto a carico dell’aggiudicatario. Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 22 del Testo unico sul bollo, resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.
Viene anche precisato che, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Testo unico, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.
Il valore del contratto al netto dell’Iva
La principale novità introdotta riguarda la modalità di determinazione dell’imposta di bollo, che ora si basa su un sistema a scaglioni crescenti in proporzione all’importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.
Secondo la tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, i valori dell’imposta di bollo si quantificano nel seguente modo:
- 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
- 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
- 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
- 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
- mille euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.
Sono, invece, esenti i contratti di importo inferiore a 40mila euro.
Nella circolare si chiarisce, poi, che per “importo massimo previsto nel contratto”, si intende il corrispettivo complessivamente previsto nello stesso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
I tempi
Il documento di prassi, infine, affronta la questione dell’ambito temporale di applicazione, specificando che la nuova disciplina in materia di imposta di bollo acquista efficacia dal 1° luglio 2023. Infatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma l’efficacia delle sue disposizioni decorre solo dal 1° luglio 2023.
Tenuto conto della disposizione transitoria dell’articolo 226, comma 2, del Codice, la novella si applica esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli già in corso si continua ad applicare la disciplina previgente.
In sostanza, ai bandi e agli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, quando sono pubblicati dopo il 1° luglio 2023, si applicano le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Le stesse modalità valgono anche per le procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi e ai relativi contratti, per i quali siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte in data successiva al 1° luglio 2023.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Novembre 2026
La cessione della partecipazione non è trasferimento immobiliare
Le regole sull’interposizione soggettiva non possono essere utilizzate per riqualificare una vendita di quote come un’alienazione diretta dell’edificio sottostante La cessione di una partecipazione in una società estera, il cui valore deriva da un immobile situato in Italia, genera un reddito imponibile nel nostro Paese, anche se la società è detenuta da un trust estero e presenta caratteristiche che ne evidenzierebbero la natura meramente interposta.
Normativa e prassi 5 Novembre 2026
La nuova “prima casa” all’estero non fa perdere l’agevolazione
Anche con un nuovo acquisto oltre confine è possibile conservare il beneficio già fruito, se l’abitazione agevolata è venduta entro due anni e il nuovo immobile è destinato a dimora principale L’acquisto di una nuova abitazione all’estero non preclude la possibilità di conservare le agevolazioni “prima casa” fruite per la casa acquistata precedentemente in Italia.
Dati e statistiche 5 Novembre 2026
Entrate tributarie, in nove mesi il gettito supera i 438 miliardi
Il quadro diffuso dal Mef segnala un progresso del 2,6% sul 2025: a sostenere il risultato sono soprattutto le imposte dirette, mentre è l’Iva a trainare le indirette Le entrate tributarie erariali accertate nei primi nove mesi del 2026 raggiungono 438.
Normativa e prassi 4 Novembre 2026
Vendita con riserva della proprietà, nuovi chiarimenti su pubblicità e voltura
Definite le modalità di trascrizione nei registri immobiliari e il momento in cui va effettuato l’aggiornamento delle intestazioni catastali Pubblicate le indicazioni operative dell’Agenzia delle entrate in caso di vendita immobiliare con riserva di proprietà.