25 Luglio 2023
Contratto di trasporto aereo privato, è un “volo taxi” soggetto a imposta
Il servizio di trasporto aereo effettuato nei confronti del proprietario dell’aeromobile e dei suoi familiari da parte di una società di servizi che svolge fra l’altro, su incarico dello stesso proprietario del velivolo, anche adempimenti tecnici ed amministrativi per suo conto, rientra nel ”volo di passeggeri di aerotaxi” secondo la definizione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e deve essere assoggettato all’imposta erariale prevista dall’articolo 16, comma 10-bis del Dl n. 201/2011. È il chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 393 del 25 luglio 2023.
L’istante chiarisce che si tratta di operazioni di volo aventi natura esclusivamente privata, come si evince anche dal certificato di aeronavigabilità allegato all’istanza e dal Registro aeronautico, che conferma il tipo delle operazioni consentite (operation specifications) relative all’aeromobile. Sarebbero escluse dunque le attività di trasporto aereo commerciale (commercial air transport), noleggio (charter, nel cui ambito rientrano i voli di aerotaxi) e lavoro aereo (aerial work) soggette, invece, ad imposizione.
Secondo l’istante, l’applicabilità dell’imposta prevista dal citato Dl n. 202/2011 sarebbe esclusa anche dalla definizione di “voli taxi” data dal regolamento dell’Enac, cioè voli non di linea “effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l’intera capacità dell’aeromobile che deve avere un numero di posti non superiore a 19”. Lo stesso regolamento chiarisce che i ”servizi di trasporto aereo non di linea” sono «tutte le attività di trasporto di passeggeri o merci o posta in campo nazionale ed internazionale effettuate contro remunerazione», dunque, effettuati a fini commerciali.
L’Agenzia però fornisce una diversa interpretazione.
Alla luce delle definizioni normative e del citato regolamento Enac, in linea generale, l’Agenzia ritiene che i voli da assoggettare all’imposta (articolo 16, comma 10-bis, Dl n. 201/2011), siano quelli effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato da un unico contraente per l’intera capacità dell’aeromobile, cioè i voli taxi.
Considerato, poi, che l’istante è una società di servizi che svolge una serie di adempimenti e di operazioni di volo per conto del proprietario, come forniture carburante assistenza aeroportuale, pianificazione delle rotte, manutenzione, a fronte dei quali riceve una remunerazione e considerato inoltre che fra le attività svolte dall’istante alla propria clientela rientrano oltre all’approvvigionamento di aeromobili anche l’intermediazione per servizi di noleggio di aeromobili (charter brokerage) e di organizzazione e prenotazione viaggi (air concierge), come descritte in sede di documentazione integrativa, l’Agenzia ritiene che la prestazione eseguita possa rientrare nel “volo di passeggeri di aerotaxi”, soggetto quindi all’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 16, comma 10-bis,del Dl n. 201/2011.
L’istante, infatti, conclude l’Agenzia, effettua prestazioni di volo a favore del proprietario e dei suoi familiari, per l’intera capacità dell’aeromobile, sulla base di contratto complesso, stipulato con il proprietario a fronte di un corrispettivo, che include tutte le altre attività connesse al trasporto, oltre il volo vero e proprio. Operazioni, quindi, soggette all’imposta.
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