18 Luglio 2023
Le manifestazioni a premio – 2 la fiscalità Iva per il promotore
In merito alla disciplina Iva, analizziamo, in primis, gli obblighi e gli adempimenti cui è tenuto il soggetto erogante, ossia colui che organizza il concorso, ovvero l’operazione a premio. Al riguardo si distinguono due tipologie di acquisti da parte del promotore, quelli di beni soggetti a Iva e quelli di beni non soggetti a Iva.
Nel primo caso, il promotore non può detrarre l’Iva sull’acquisto dei beni o servizi offerti in premio, poiché l’attribuzione del premio non costituisce cessione di bene o prestazione di servizio, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, comma 3, lettera m), Dpr n. 633/1972. Quindi, l’Iva a monte non risulta detraibile (articolo 19 comma 2 dello stesso decreto Iva “ ..in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto dei beni oggetto del premio…).
Pertanto, il contribuente che acquista beni destinati a manifestazioni a premio (sia concorsi che operazioni) deve astenersi dall’operare la detrazione relativa ai predetti acquisti. Essendo indetraibile, in base alle regole generali, l’Iva resta dunque un vero costo a carico dell’impresa promotrice e, come tale, deducibile dal reddito d’impresa.
A tal proposito, precisiamo che l’indetraibilità dell’Iva va riferita esclusivamente ai beni costituenti i premi e non anche agli altri beni e servizi funzionali allo svolgimento della manifestazione, quali le spese di pubblicità, i compensi delle agenzie incaricate di organizzare la manifestazione, eccetera (articolo 5, legge n. 28/1999).
Ciò premesso, al fine di individuare il corretto regime Iva da applicare all’atto dell’acquisto, sarà necessario determinare la destinazione dei beni o servizi oggetto dell’acquisto stesso. Al riguardo si possono prospettare diverse fattispecie:
- il caso in cui la destinazione è determinata ab origine
- il caso in cui la destinazione è determinata successivamente all’acquisto
- il caso in cui le manifestazioni a premio mettono in palio beni e/o servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell’attività propria dell’impresa promotrice.
Nella prima ipotesi (destinazione ab origine) l’operazione è da considerarsi esclusa da Iva e, quindi, l’imposta sarà indetraibile; nel secondo e terzo caso (destinazione successiva), in cui l’Iva è stata originariamente detratta, sarà necessario operare la rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis 2, comma 1, del decreto Iva.
La rettifica potrà essere effettuata sulla base della originaria fattura d’acquisto (se il bene è individuabile – secondo caso) oppure sulla base del valore normale del bene o servizio costituente il premio (terzo caso).
Per semplificare gli adempimenti, il promotore della manifestazione potrà anche emettere una autofattura a titolo di autoconsumo per il numero di beni messi in palio come premi.
Ad esempio, un’azienda produttrice di caffè, che vende il prodotto finito (pacco di caffè, cialda, capsula eccetera) effettua un’operazione a premio attraverso una raccolta punti, regalando al consumatore un pacco di 10 cialde di caffè, ogni 100 punti raccolti. In questo caso, l’azienda, al momento dell’attribuzione del premio, dovrà rettificare l’Iva sugli acquisti, attribuendo al premio il valore normale (al momento dell’attribuzione del premio), in quanto non è possibile desumerne il prezzo d’acquisto.
La rettifica deve essere evidenziata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è stata operata, sulla base delle annotazioni eseguite nei registri Iva. Al riguardo deve essere redatta apposita documentazione in cui vanno indicati distintamente e per categorie omogenee la quantità e i valori dei beni aziendali (cfr circolare n. 328/1997)
Inoltre, anche se l’acquisto è stato effettuato con Iva indetraibile, sono regolarmente soggette al tributo, in base all’aliquota propria dei beni costituenti i premi fatturati alla società cessionaria promotrice, ancorché i premi siano consegnati direttamente ai vincitori dall’impresa venditrice. Sul tema, la risoluzione n. 460105/1988 ha specificato che, ferma restando l’imponibilità ai fini Iva delle cessioni dei beni effettuate nei confronti degli operatori che promuovono le manifestazioni, restano escluse dall’applicazione del tributo, e come tali non soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione, le successive cessioni dei beni stessi effettuate da questi nei confronti degli aventi diritto al premio.
Nel secondo caso (quando, invece, si tratta di beni o servizi su cui non grava l’Iva, cioè operazioni esenti, non imponibili o non soggette), la società promotrice sarà tenuta al versamento di un’imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo dei beni o servizi concessi in premio. Rientrano in tali ipotesi le operazioni non imponibili ai fini Iva (articoli 7, 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972), le operazioni non rilevanti o fuori campo di applicazione oppure quelle esenti.
In alcuni casi l’imposta sostitutiva non è dovuta, per evitare una duplicazione d’imposta:
– Iva indetraibile all’origine, cioè quando l’imposta sugli acquisti non possa essere detratta per divieto oggettivo (ad esempio, autoveicoli, prestazioni alberghiere, eccetera) in applicazione dell’articolo 19-bis 1 del decreto Iva
– premi acquistati da soggetti che, svolgendo attività esenti ai fini Iva ai sensi dell’articolo 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al 100 per cento.
La particolarità delle operazioni a premio con contributo
Per quanto riguarda l’Iva, una peculiarità riguarda le operazioni a premio nei casi in cui sia previsto il pagamento di un contributo da parte del beneficiario. In tali casi, infatti, l’assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al contributo, considerarsi premio e pertanto rientrare nella relativa disciplina delle operazioni a premio, in quanto avente natura di corrispettivo. Da ciò ne deriva la parziale detraibilità dell’Iva dei beni destinati a premio con contributo e la possibilità di ricorrere alla rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti dei beni originariamente destinati a operazioni a premio, in relazione all’effettivo utilizzo dei beni stessi. Sul tema è intervenuta la risoluzione 94/2001.
La rettifica sarà operata secondo i criteri dettati dall’articolo 19, comma 4, del Dpr n. 633/1972, secondo il quale la stessa deve avvenire con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni acquistati. Sull’argomento è intervenuto il Dpr n. 403/2001, il quale all’articolo 3, comma 2, relativamente alle operazioni a premio con contributo, ha stabilito che il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale offerto e il contributo richiesto,
Ne deriva, che il valore del bene (dal quale sottrarre il contributo) non è dato dal costo d’acquisto del bene offerto, ma dalla differenza tra valore normale del bene offerto al consumatore, nei cui confronti opera lo sconto, e il contributo richiesto. Pertanto, la base imponibile si calcola, in tal caso, sulla differenza tra valore normale del bene offerto e contributo richiesto. Il contributo richiesto, come il valore normale del premio, si assume al netto dell’Iva.
Nelle ipotesi in cui non trova applicazione l’imposta sostitutiva, in quanto i beni e servizi sono riferiti a operazioni non imponibili, la rettifica della detrazione sarà effettuata in relazione al rapporto tra contributo richiesto e valore normale del bene offerto (ad esempio, il valore normale del bene è di 150 euro, il contributo è di 50 euro, la differenza di 100 euro sarà il valore su cui rettificare la detrazione).
continua
la prima puntata è stata pubblicata venerdì 14 luglio 2023
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