7 Luglio 2023
Bonus energetici II trimestre 2023, i codici per i cessionari dei crediti
Istituiti, con la risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023, i codici tributo “7751”, “7752”, “7753” e “7754”. Consentono ai cessionari dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023 a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, di utilizzare in compensazione tramite il modello F24 i bonus acquisiti.
Ai diretti destinatari delle agevolazioni è riconosciuto, a determinate condizioni, un tax credit per i maggiori costi sostenuti nel periodo di riferimento a causa del caro energia. La somma può essere fruita in compensazione oppure ceduta solo per intero a terzi. Con la risoluzione n. 20/2023 sono arrivati i codici tributi che beneficiari della misura devono indicare nel modello F24 per utilizzare il contributo straordinario (vedi articolo “Bonus per le imprese energivore: i codici tributo per andare in cassa”).
Il provvedimento del 27 giugno 2023, invece, ha esteso, anche al secondo trimestre di quest’anno, le regole definite dal precedente provvedimento del 30 giugno 2022, per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta spettanti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Puntuali, con la risoluzione odierna, si fanno spazio, di conseguenza, quattro nuovi codici tributo che consentono ai cessionari di utilizzare tali bonus in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Eccoli nel dettaglio:
- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Il loro posto è nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia precisa che si tratta dei bonus risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti su richiamati, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del provvedimento del 30 giugno 2022.
Le Entrate, in fase di elaborazione degli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettuano controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non superi l’importo disponibile per ciascun cessionario, in caso contrario il modello F24 è rifiutato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso la delega di pagamento, con ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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