19 Giugno 2023
Omessa imposta sugli intrattenimenti, escluso il “ravvedimento speciale”
Una società che si occupa della gestione di piste per minimoto, pitbike, kart e minikart non potrà ricorrere al ravvedimento speciale per regolarizzare la propria posizione in riferimento al mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi). La misura di favore, infatti, si applica solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997). È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 28/E del 19 giugno 2023.
L’istante era stato sottoposto a controllo documentale per gli anni 2015-2019 conclusosi con un pvc che rilevava il mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per il periodo considerato, oltre all’erroneo versamento dell’Iva in quanto il contribuente aveva applicato l’aliquota ridotta, pari al 10%, anziché quella ordinaria, pari al 22 per cento.
Di conseguenza, l’istante chiede se per tali irregolarità può accedere all’istituto del ravvedimento speciale.
L’Agenzia ricorda che il “ravvedimento speciale” previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022), nell’ambito della “tregua fiscale”, prevede la possibilità di regolarizzare:
- le violazioni oggetto di ravvedimento operoso, (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.
Fra i chiarimenti forniti dalla prassi sull’istituto ci sono le circolari n. 2/2023 e n. 6/2023. Sul tema è intervenuto anche il Dl n. 34/2023 che sul quantum necessario a regolarizzare la posizione, cioè il versamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, ha ridefinito i relativi termini di versamento, che ora “può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo”.
Inoltre all’articolo 21, ha fornito un’interpretazione autentica dei commi richiamati, stabilendo, in sintesi, che la regolarizzazione non riguarda le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr n. 600/1972 e quelle definibili in base all’articolo 1, commi da 166 a 173, della stessa legge di Bilancio 2023. Di contro sono incluse nella misura di favore quelle violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
Alla luce delle disposizioni richiamate restano quindi esclusi dal ravvedimento speciale i tributi e le imposte, quali quella di Registro o sugli intrattenimenti (Isi), privi di una simile dichiarazione. Per tali tributi l’istante quindi potrà avvalersi soltanto del ravvedimento ordinario.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, l’Agenzia ritiene che la società istante, considerato che per gli anni dal 2017 al 2019 ha presentato la relativa dichiarazione, seppur applicando l’aliquota ridotta anziché quella ordinaria, potrà accedere all’istituto del ravvedimento speciale.
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