13 Giugno 2023
Branch italiane di un gruppo estero: transazioni rilevanti per l’Iva
Le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni con sede in Italia, appartenenti a due diverse società estere comprese in un gruppo Iva estero, non possono essere considerate irrilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 11 di oggi, 13 giugno 2023.
L’adesione a un gruppo Iva fa perdere alle partecipanti la propria soggettività passiva Iva a favore di quella dell’intera compagine. Di conseguenza, evidenzia l’Agenzia, anche le rispettive case madri delle due branch italiane, aderendo, nello Stato Ue in cui sono stabilite, a un gruppo ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’irrilevanza non può essere presa in considerazione neanche considerando il gruppo “unica casa madre” delle due stabili organizzazioni “italiane”.
La disciplina che regola le transazioni tra una stabile organizzazione e la propria casa madre parte di un gruppo Iva, stabilisce che tali operazioni “si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte” (articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, decreto Iva). La controparte della stabile organizzazione non è, quindi, la sua casa madre, ma il gruppo Iva, che diventa soggetto terzo rispetto alla branch. Di conseguenza, le transazioni tra gruppo e branch comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza Iva in quanto effettuate tra soggetti “terzi”.
Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione fa un’eccezione quando entrambi sono comprese in un gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell’Unione europea. In questo caso afferma la sentenza C7/13 della Corte di giustizia europea “viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico” (vedi anche risposta n. 314/2023).
Va inoltre ricordato che una stabile organizzazione, stabilisce il decreto Iva, è “un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute...”. Il fatto che due branch con sede in Italia effettuino operazioni tra loro, segnala che siano loro ad agire direttamente (risposta n. 27/2023).
In definitiva, secondo l’Agenzia, se ai fini dell’imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza le transazioni tra gruppo Iva e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti le operazioni tra queste intercorse nel caso in cui “intervengono direttamente”, in quanto configurabili come distinti soggetti passivi Iva, nel caso in esame, stabiliti in Italia.
Ultimi articoli
Attualità 18 Settembre 2026
Call center per la precompilata: apertura extra sabato 19 settembre
Domani dalle 9 alle 13 gli esperti dell’Agenzia offriranno assistenza telefonica ai cittadini su consultazione, compilazione e invio online della dichiarazione dei redditi La stagione della precompilata entra nella sua fase finale.
Attualità 18 Settembre 2026
Sale cinematografiche, via alle domande per il tax credit 2025
Dal 21 settembre al 20 ottobre 2026 gli esercenti possono richiedere il credito di imposta sui costi sostenuti per il potenziamento dell’offerta cinematografica Si apre la sessione per accedere al credito d’imposta destinato al funzionamento delle sale cinematografiche.
Attualità 18 Settembre 2026
Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026
Il provvedimento punta a sostenere famiglie, automobilisti, autotrasportatori e lavoratori frontalieri in una fase ancora segnata dal caro energia Dall’esenzione del bollo auto, per gran parte dei veicoli, al taglio temporaneo delle accise sul diesel, fino al sostegno economico per le aree di confine con la Svizzera.
Normativa e prassi 17 Settembre 2026
Data center, la private cage rileva come servizio legato all’immobile
La collocazione fisica dei server determina la territorialità in base alla geolocalizzazione dell’immobile, le prestazioni accessorie incidono sul trattamento fiscale applicabile Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.