Normativa e prassi

13 Giugno 2023

Branch italiane di un gruppo estero: transazioni rilevanti per l’Iva

Le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni con sede in Italia, appartenenti a due diverse società estere comprese in un gruppo Iva estero, non possono essere considerate irrilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 11 di oggi, 13 giugno 2023.

L’adesione a un gruppo Iva fa perdere alle partecipanti la propria soggettività passiva Iva a favore di quella dell’intera compagine. Di conseguenza, evidenzia l’Agenzia, anche le rispettive case madri delle due branch italiane, aderendo, nello Stato Ue in cui sono stabilite, a un gruppo ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’irrilevanza non può essere presa in considerazione neanche considerando il gruppo “unica casa madre” delle due stabili organizzazioni “italiane”.

La disciplina che regola le transazioni tra una stabile organizzazione e la propria casa madre parte di un gruppo Iva, stabilisce che tali operazioni “si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte” (articolo 70-quinques, comma 4-bis e seguenti, decreto Iva). La controparte della stabile organizzazione non è, quindi, la sua casa madre, ma il gruppo Iva, che diventa soggetto terzo rispetto alla branch. Di conseguenza, le transazioni tra gruppo e branch comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza Iva in quanto effettuate tra soggetti “terzi”.
Il principio di irrilevanza delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione fa un’eccezione quando entrambi sono comprese in un gruppo Iva situato in uno Stato membro diverso dell’Unione europea. In questo caso afferma la sentenza C7/13 della Corte di giustizia europea “viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico” (vedi anche risposta n. 314/2023).

Va inoltre ricordato che una stabile organizzazione, stabilisce il decreto Iva, è “un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute...”. Il fatto che due branch con sede in Italia effettuino operazioni tra loro, segnala che siano loro ad agire direttamente (risposta n. 27/2023).

In definitiva, secondo l’Agenzia, se ai fini dell’imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza le transazioni tra gruppo Iva e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti le operazioni tra queste intercorse nel caso in cui “intervengono direttamente”, in quanto configurabili come distinti soggetti passivi Iva, nel caso in esame, stabiliti in Italia.

Branch italiane di un gruppo estero: transazioni rilevanti per l’Iva

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto