Normativa e prassi

5 Giugno 2023

Carica di sindaco svolta dall’associato, se non è separata sconta l’Irap

I compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un soggetto che partecipa a un’associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile della stessa associazione solo nel caso in cui l’esercizio dell’attività è individuale e separato rispetto ad ulteriori attività dell’associazione. Il contribuente, inoltre, è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi riconosciuti per chi aderisce a un’associazione professionale. Di conseguenza le somme percepite e fatturate direttamente dall’associazione di commercialisti e consulenti del lavoro istante, concorreranno alla formazione della base imponibile Irap.

È il principio espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 338 del 5 giugno 2023, in linea con l’orientamento della Suprema corte (Cassazione n. 19327/2016).

L’istante, un’associazione di commercialisti e consulenti del lavoro, chiede se i compensi percepiti da alcuni associati in qualità di sindaco o di organo amministrativo di società di capitali, percepiti e fatturati dalla stessa associazione professionale, possano essere esentati dall’Irap in quanto assimilabili ad attività svolte personalmente dal professionista, quindi senza l’elemento organizzativo su cui si basa l’imposta. L’istante ritiene possibile l’esclusione dall’imposta sulla base della  norma  n. 215/2021 dell’associazione dei dottori commercialisti di Milano, secondo cui “i compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione”.

L’Agenzia ricorda in primo luogo la normativa Irap e i presupposti dell’imposta, cioè l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 446/1997). Ricorda anche le numerose pronunce della cassazione sul fatto che non occorre accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza della forma associata (Cassazione sentenze n. 7371/2016, n. 12763/2017, n. 30873/2019 e n. 6355/2020).

L’Agenzia ritiene che nell’interpello in esame, anche alla luce della documentazione integrativa presentata dall’istante, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non siano svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati. Rileva, inoltre, che la designazione del professionista avviene proprio in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui fa parte e che, inoltre per lo svolgimento delle sue mansioni si avvalga in sostanza dell’organizzazione dello studio associato. Tale circostanza risulta provata anche dal fatto che il compenso per l’incarico svolto spetta all’associazione e non al professionista.

Alla luce del quadro delineato, quindi, l’Agenzia ritiene che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale per gli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile Irap dell’associazione.

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