Attualità

31 Maggio 2023

Bonus alberghi, nero su bianco dal Mit l’elenco dei beneficiari

È di ieri, 30 maggio 2023, il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, che autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 (vedi articolo “Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 giugno”), tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle 1.697 istanze presentate – pari a 136.235.659,37 euro è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 mln di euro per gli anni 2020 e 2021. A darne notizia un avviso del ministero del Turismo.

Il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali come prevedeva originariamente la norma che lo ha introdotto. Il codice tributo da utilizzare è il “6991” istituito con la risoluzione n. 70/2022 delle Entrate. L’elenco allegato al decreto riporta accanto al nominativo di ogni beneficiario anche l’importo a ciascuno attribuito.

La misura, ricordiamo, è prevista, anzi, sarebbe più corretto dire è stata “reintrodotta”, con qualche ritocco, dal decreto “Agosto” (articolo 79), sulle orme dell’agevolazione disciplinata per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014 e rinnovata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016.
Le modalità attuative si devono, invece, al decreto interministeriale del 17 marzo 2022, in base al quale possono beneficiario del credito d’imposta:

  • gli alberghi, quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tali strutture devono essere composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere anche i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali
  • gli agriturismi che svolgono le attività definite dalla legge n. 96/2006 e da pertinenti norme regionali
  • gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine)
  • le strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

Il credito d’imposta è pari al 65% (anziché l’originario 30%) delle spese sostenute nel biennio 2020-2021. Più nello specifico, l’agevolazione spetta per i costi sostenuti entro il 6 novembre 2021, perché nel frattempo è subentrato il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”). Il contributo spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Ogni struttura può beneficiare di un credito massimo pari a 200mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal regime “de minimis” (regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea e alla comunicazione della stessa Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

La direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica ricorda, infine, che la pubblicazione del decreto assolve all’obbligo di comunicazione alle imprese autorizzate all’utilizzo del bonus.

Bonus alberghi, nero su bianco dal Mit l’elenco dei beneficiari

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