8 Maggio 2023
Contratto del gas “a prezzo fisso”, nessun ostacolo alle agevolazioni
Con la risposta n. 316 dell’8 maggio 2023, l’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta per imprese gasivore delimita puntualmente i requisiti di accesso, prevedendo che l’aumento del 30% fra i prezzi del 2022 e del 2019 debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici. Quindi, non ha in alcun modo rilevanza la circostanza che lo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato eventualmente stipulato a prezzo fisso.
Una Spa intende accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e disciplinato da una serie di norma di nuovo conio (quali i decreti “Aiuti-bis, ter e quater”). La compagine afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d’imposta, un’impresa a forte consumo di gas naturale ed osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stesso spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell’agevolazione un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. La società sottolinea che, per il 2022, ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto, non ha subìto un incremento maggiore del 30%, rispetto ai medesimi trimestri del 2019, del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dalla compagine per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022. Pertanto, la spa chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30% rispetto ai medesimi trimestri del 2019 rappresenti motivo di inammissibilità al credito d’imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell’incremento di almeno il 30% sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
L’Agenzia premette che, per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative, contenute in una serie di decreti legge, poi convertiti in legge, quali: il Dl 4/2022 (“decreto Sostegni-ter”), il Dl 17/2022 (”decreto Energia”), il Dl 21/2022 (”decreto Ucraina”), il Dl 115/2022 (“Decreto Aiuti-bis”), il Dl 144/2022 (”decreto Aiuti-ter”), il Dl 176/2022 (”decreto Aiuti-quater”), nonché la legge 197/2022 (Bilancio 2023).
In particolare, l’articolo 15.1 Dl Sostegni-ter ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese ”a forte consumo di gas naturale” (cosiddette imprese ”gasivore”). Tale contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Successivamente, il credito d’imposta in oggetto è stato prorogato (e percentualmente esteso) dai provvedimenti successivi, fino alla proroga intervenuta, per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45% (sul punto vedi circolari nn. 13/2022, 20/2022, 25/2022 e 36/2022).
Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, il legislatore ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ”media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)”. Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative ed al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
In conclusione, secondo l’Agenzia, considerato che la norma che disciplina il credito d’imposta in esame delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso, prevedendo che l’aumento del 30% deve essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), la società dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito in esame.
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