27 Aprile 2023
Regime premiale contribuenti Isa, le soglie di accesso ai benefici
Si rinnova, anche per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023 e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.
E’ uno dei criteri contenuti nel provvedimento siglato oggi, 27 aprile 2023, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, sui livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2022.
Si ricorda che il regime di favore (Dl n.50/2017) riguarda in particolare:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Con riferimento al punto 1. il provvedimento stabilisce un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi (compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2023; compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024; compensazione dei crediti di importo non superiore a 2mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap 2022). Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2021 e 2022. L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.
Per il punto 2. è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50mila euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato con le citate modalità del punto 1. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. .Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.
Per quanto riguarda il punto 3. è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato con le stesse modalità.
Per quanto concerne il punto 4. è statuito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. anche in questo caso il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9.
Per il punto 5 è statuito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2022, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il punto 6. è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2022, è condizionata alla circostanza che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, il contribuente applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali
- se contribuente applica due diversi Isa, compreso il caso in cui si tratti del medesimo Isa applicato all’attività di impresa e a quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2021, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Va rilevato che in base ai dati la maggioranza dei contribuenti affidabili si attesta sopra il punteggio di 8.
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