18 Aprile 2023
I crediti non sono più compensabili: l’F24 a importo zero va scartato
Con la risposta n. 297 del 18 aprile 2023, l’Agenzia conferma la correttezza dello scarto operato con riferimento a una delega di pagamento, tardiva rispetto all’originaria scadenza del tributo e, soprattutto, recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione. La presentazione dell’F24, infatti, non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.
L’istante aveva un debito nei confronti dell’Erario per Iva, e un credito relativo allo sconto ceduto Superbonus ex articolo 119 Dl n. 34/2020 e allo sconto ceduto “Ristrutturazione” ex articolo121 Dl 34/2020), per l’anno 2022.
Il modello di versamento F24 con importo a zero non veniva presentato dall’istante entro il 31 dicembre 2022 a causa di riferite problematiche relative al sistema informatico.
In data 16 gennaio 2023 il contribuente provvedeva a sanare l’omessa presentazione con pagamento della sanzione ridotta prevista dall’articolo 15, comma 2-bis del Dlgs n. 471/1997 e dall’articolo 13, comma 1, Dlgs n. 472/1997, per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione e importo a zero. L’F24, presentato telematicamente, veniva scartato automaticamente dalla piattaforma “Entratel” per mancato riconoscimento automatico dei crediti, che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022, come conseguenza del mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello F24 con compensazione.
L’istante dubita circa la correttezza dello scarto operato.
L’Agenzia premette di aver già fornito chiarimenti sugli obblighi relativi alla presentazione delle deleghe di pagamento, anche a “saldo zero”, nonché su come ravvedere eventuali violazioni a esse relative (cfr risoluzione 36/2017). Il documento di prassi specifica che, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, Dlgs 241/1997, il modello F24 deve essere presentato, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero ossia nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate, a pena delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs n. 471/1997. Tra l’altro, è possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, Dlgs n. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 stabilisce, poi, che “se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti”.
Ebbene, fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
Ciò posto, la giurisprudenza più autorevole ha avuto occasione di specificare che “la presentazione del modello F24 … non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso” (cfr Cassazione, nn. 15615/2021, 34873/2021, 26667/2020 e 26086/2016).
In sostanza, dalle indicazioni di prassi e dalla giurisprudenza si desume che:
- la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero
- mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza
- tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs n. 471/1997, eventualmente ravveduta ex articolo 13, Dlgs n. 472/1997
- l’efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l’effetto che:
- tale presentazione sana l’iniziale omissione se il credito speso in compensazione (come detto formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente e utilizzabile a quella data
- ove ciò non avvenga, permanendo l’iniziale inadempimento e fermo l’eventuale scarto della delega con applicazione dell’articolo 37, comma 49-quater, Dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, l’omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie. Ciò, tuttavia, con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa (tipicamente quelle di cui all’articolo 13, Dlgs n. 471/1997).
In definitiva, l’Agenzia ritiene corretto lo scarto operato con riferimento a una delega di pagamento, sì tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo, come peraltro riconosciuto dallo stesso contribuente, ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione (cfr, in particolare, articolo 121, comma 3, Dl n. 34/2020).
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