Normativa e prassi

6 Aprile 2023

Cinque codici tributo “dedicati” ai cessionari dei bonus energia

Istituiti, con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023 cinque codici tributo (da “7746” a “7750”) che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il caro energia e gas nel primo trimestre 2023, di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, le somme acquisite.

Il contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 2 a 9 e da 45 a 50) per compensare, almeno in parte, le imprese dei maggiori costi sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

I tax credit sono utilizzabili soltanto in compensazione direttamente dai beneficiari oppure possono essere ceduti, per intero o parzialmente, a terzi.

La risoluzione n. 8/E dello scorso 14 febbraio ha istituito i cinque codici tributo che i beneficiari devono utilizzare per usufruire direttamente dell’agevolazione (vedi articolo “Credito d’imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa”).
Il provvedimento del 3 aprile ha esteso le modalità di cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta, definite nel provvedimenti del 30 giugno 2022, anche ai bonus riconosciuti per il primo trimestre 2023 (vedi articolo “Cessione e tracciabilità bonus energia, estese le modalità di attuazione”).

L’ultimo tassello arriva con la risoluzione odierna, con cui l’Agenzia delle entrate fornisce i cinque codici tributo che dovranno indicare nel modello F24 coloro che hanno acquistato i bonus dalle imprese beneficiarie.
Eccoli nel dettaglio:
 

  • 7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
  • 7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • 7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • 7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • 7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, i neonati codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all’Agenzia, tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti, l’accettazione del credito e l’opzione di utilizzo in compensazione.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
 

Cinque codici tributo “dedicati” ai cessionari dei bonus energia

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto