6 Aprile 2023
Cinque codici tributo “dedicati” ai cessionari dei bonus energia
Istituiti, con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023 cinque codici tributo (da “7746” a “7750”) che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il caro energia e gas nel primo trimestre 2023, di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, le somme acquisite.
Il contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 2 a 9 e da 45 a 50) per compensare, almeno in parte, le imprese dei maggiori costi sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
I tax credit sono utilizzabili soltanto in compensazione direttamente dai beneficiari oppure possono essere ceduti, per intero o parzialmente, a terzi.
La risoluzione n. 8/E dello scorso 14 febbraio ha istituito i cinque codici tributo che i beneficiari devono utilizzare per usufruire direttamente dell’agevolazione (vedi articolo “Credito d’imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa”).
Il provvedimento del 3 aprile ha esteso le modalità di cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta, definite nel provvedimenti del 30 giugno 2022, anche ai bonus riconosciuti per il primo trimestre 2023 (vedi articolo “Cessione e tracciabilità bonus energia, estese le modalità di attuazione”).
L’ultimo tassello arriva con la risoluzione odierna, con cui l’Agenzia delle entrate fornisce i cinque codici tributo che dovranno indicare nel modello F24 coloro che hanno acquistato i bonus dalle imprese beneficiarie.
Eccoli nel dettaglio:
- “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, i neonati codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare nel modello è quello a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Possono essere compensati i bonus per i quali i cessionari hanno comunicato all’Agenzia, tramite l’apposita Piattaforma cessione crediti, l’accettazione del credito e l’opzione di utilizzo in compensazione.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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