4 Aprile 2023
Iva al 4% per i sussidi informatici che aiutano a superare la disabilità
La disciplina non fissa limiti al numero dei sussidi tecnici e informatici acquistabili da portatori di handicap con Iva al 4 per cento. I certificati medici presentati all’esercente devono però individuare il dispositivo oggetto dell’acquisto per il quale ricorre il nesso funzionale che consente di accedere all’agevolazione. È quanto precisa la risposta n. 282 del 4 aprile 2023.
A sollecitare il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è una società che esercita l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso in Italia di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili. Tra i clienti, sono presenti anche portatori di handicap che acquistano i prodotti informatici con Iva al 4%, come prevede l’articolo 1 del decreto Mef 14 marzo 1998 in base al quale sono a Iva agevolata le “cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
L’istante fa presente di aver sospeso la vendita di un cellulare ad aliquota ridotta nei confronti di un cliente che aveva usufruito dell’agevolazione, a breve distanza di tempo, per l’acquisto dello stesso prodotto (rispettivamente 25 giugno e 4agosto 2022).
Il quesito riguarda l’eventuale obbligo da parte dell’esercente di verificare se il cliente abbia acquistato di recente un prodotto similare con Iva al 4% e, in tal caso, se deve chiedere di giustificare il secondo acquisto.
L’articolo 1, comma 3-bis del Dl n. 202/1989 prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento” ed è anche quanto premette l’Agenzia. Lo sconto Iva, ricorda ancora il chiarimento, è applicabile anche per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge, n. 104/1992. Sono agevolabili, tra l’altro, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (come fax, modem, computer, telefono a viva voce, eccetera) sia fabbricati ad hoc. In ogni caso, devono essere strumenti destinati a persone con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Le condizioni e le modalità di fruizione dell’aliquota agevolata sono state stabilite, come anticipato, dal decreto Mef 14 marzo 1998. Il Dm indica, tra altro, la documentazione che i beneficiari devono produrre al momento dell’acquisto. In particolare, devono presentare copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
I certificati dai quali non risulti il nesso tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente devono essere integrati con la certificazione, esibita contestualmente all’acquisto, rilasciata dal medico curante e contenente la relativa attestazione. Quest’ultima possibilità, precisa l’Agenzia, è riconosciuta solo per gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio 2021 in seguito all’evoluzione normativa del decreto Mef menzionato.
Tornando all’interpello, l’Agenzia ritiene che non essendoci limitazioni, da parte della disciplina, sul numero dei sussidi acquistabili a Iva ridotta, l’istante dovrà acquisire dal cliente la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione. Al riguardo, evidenzia tuttavia la necessità che dall’attestazione risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico acquistato, condizione indispensabile anche per quegli ausili che per caratteristiche posso essere impiegati anche per diverso uso non rappresentando sussidi “per vocazione” utilizzabili esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti. “Per questa ragione” conclude l’Agenzia, “il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. Nel caso rappresentato dall’istante, alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione”.
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