31 Marzo 2023
Integrato il modello di denuncia dei premi assicurativi incassati
Nuovo look per il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’anno precedente. La versione aggiornata, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, è stata approvata con il provvedimento firmato oggi, 31 marzo 2023, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Il quadro AC del modulo è stato integrato e ospita ora due nuovi campi tramite i quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, non scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
L’aggiornamento ha comportato, inoltre, l’introduzione della comunicazione delle somme annualmente versate alle province, distinte per contratto ed ente di destinazione, con riferimento ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile stipulati per i veicoli a motore con esclusione dei ciclomotori. Nel dettaglio, devono essere trasmessi i seguenti dati: il numero di polizza, il codice fiscale del proprietario del veicolo, l’indicazione di casi particolari (ad esempio leasing o noleggio), la targa del veicolo, la sigla della provincia, l’aliquota d’imposta, l’ammontare del premio, l’ammontare dell’imposta, il totale del premio e il totale dell’imposta per ogni provincia.
La nuova versione del modello deve essere utilizzata dalle denunce da presentare annualmente nel 2022.
Il modulo (allegato A al provvedimento) è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, ma può essere prelevato e stampato anche da altri siti purché abbia le stesse caratteristiche tecniche e contenga l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del provvedimento odierno.
Può essere trasmesso direttamente dagli interessati o tramite intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica utilizzando le specifiche tecniche e i tracciati record approvati nell’allegato B.
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