Analisi e commenti

23 Marzo 2023

Modello Redditi Sc 2023 – 3: contributo di solidarietà temporaneo

Per l’anno 2023, la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 115 a 119) ha previsto l’istituzione di un contributo di solidarietà temporaneo, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di coloro che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
I suddetti soggetti devono aver realizzato almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 dalle attività indicate in precedenza. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice Atec 473000.

Per determinare l’ammontare del contributo è prevista l’applicazione di un’aliquota del 50% a una quota del maggior reddito complessivo conseguito ai fini dell’Ires relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi Ires conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, assumendo un valore pari a zero nel caso in cui tale media sia negativa.

Con la circolare n. 4/2023 dell’Agenzia delle entrate sono stati forniti chiarimenti sulla disciplina del contributo straordinario che integriamo alle istruzioni del modello Sc 2023.
Innanzitutto l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina: sono soggetti passivi del contributo straordinario esclusivamente i soggetti Ires di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir ivi comprese le società che optano per la trasparenza fiscale o per il consolidato nazionale ai sensi degli articoli 115, 116 e 117 (e seguenti) dello stesso Testo unico.
Sono, quindi, esclusi gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir in quanto svolgono in via esclusiva o principale attività non commerciali: “Tale esclusione – afferma la circolare n. 4/23 –, sebbene non espressamente prevista dalla norma, si evince anche dalla relazione tecnica al disegno di legge che, nello stimare gli effetti finanziari dell’articolato, ha preso in considerazione esclusivamente le dichiarazioni dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati modello Redditi SC, e non anche le dichiarazioni modello Redditi ENC – Enti Non Commerciali ed equiparati”.

In secondo luogo, vediamo il calcolo della base imponibile. Il reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del Tuir (conseguito e per ognuno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023) va individuato senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della agevolazione Ace. “Occorre, pertanto –specifica ancora la circolare n. 4/23-, fare riferimento all’importo indicato al rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati Redditi SC, che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento”. Fatto salvo nel caso di società sottoposta al prelievo aderente al regime di trasparenza fiscale (articolo 115 del Tuir), in qualità di partecipante o di partecipata: in questo caso, non va tenuto conto della quota del reddito o della perdita della partecipata alla stessa imputata per trasparenza. A tal fine, nella dichiarazione dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati “Redditi SC”, dall’importo indicato al rigo RF63, si dovranno sottrarre i redditi di cui al rigo RF58, colonna 2, o sommare l’importo delle perdite di cui al rigo RF59, colonna 2.

Nel modello SC2023 è stata prevista la sezione XXVII nel quadro RQ per la liquidazione del contributo straordinario.

immagine del rigo RQ106

Prima di arrivare a determinare il “Contributo IRES” di colonna 2 è necessario tenere conto del limite previsto dalla legge di bilancio 2023 all’ammontare del contributo straordinario; infatti, non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto del soggetto passivo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Quindi, determinata la base imponibile del contributo di solidarietà va confrontata con l’ammontare del predetto patrimonio netto indicato in colonna 1. Quest’ultima, si precisa, non va compilata se gli importi delle corrispondenti voci che compongono il patrimonio netto non siano state dichiarate nel “prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cui all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 o dichiarato per un importo diverso da quello rilevante ai fini del contributo di solidarietà.

Il contributo, infine, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. Il contributo e non è deducibile ai fini dell’Ires e dell’Irap.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 16 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 marzo

Modello Redditi Sc 2023 – 3: contributo di solidarietà temporaneo

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