27 Febbraio 2023
Bonus chef: domande da oggi e fino al prossimo 3 aprile
A partire dalle ore 12 di oggi, 27 febbraio, e fino alle 15 del 3 aprile 2023, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, che da sempre tengono alto il nome del Paese nel mondo, costretti a incrociare le braccia a causa della pandemia, potranno inviare le istanze per ottenere il credito d’imposta, loro concesso dal Bilancio per il 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020). La finestra temporale è in un avviso pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si ricorda che le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica accessibile con Spid, Cie o Cns.
Per il bonus fiscale, commisurato al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, fino a un massimo di 6mila euro, per determinate tipologie di beni e servizi, che ha trovato le regole attuative in un decreto pubblicato lo scorso 15 settembre in Gazzetta Ufficiale (vedi articolo “Bonus chef: le istruzioni in un decreto del Mise”), sono stati stanziati in tutto 3 milioni di euro, uno per ciascuna annualità agevolata, cioè il 2021, il 2022 e il 2023.
Per tale motivo, come chiarisce lo stesso ministero nelle Faq sull’argomento, l’agevolazione sarà concessa nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis.
Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del richiedente, la completezza della domanda e, ove previsto, il rispetto dei massimali disposti dal regolamento de minimis, il ministero determinerà il quantum concedibile e avvierà l’iter amministrativo finalizzato alla concessione dell’agevolazione.
Lo farà attraverso l’emanazione di un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i beneficiari, che sarà pubblicato sul proprio sito “e ciò assolverà all’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari”.
Ottenuto il via libera, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, ricordiamo che il bonus è escluso da Irpef e Irap e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
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