Normativa e prassi

16 Febbraio 2023

Da rimborso Iva a compensazione: ok, ma solo se non è stato eseguito

Secondo l’Agenzia delle entrate, è consentita l’integrazione o la rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale, al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito infrannuale, sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata.
Questi i contenuti della risposta n. 217 del 16 febbraio 2023.

Una società identificata ai fini Iva in Italia dall’agosto 2018, presentava, con riferimento al 2020, il modello Iva TR relativo al terzo trimestre, senza apposizione del visto di conformità, con il quale chiedeva a rimborso una data eccedenza di Iva detraibile.
Dopo un’interlocuzione con il centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, l’istante otteneva conferma circa il completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, riceveva la relativa richiesta di presentazione della garanzia bancaria, necessaria per procedere alla liquidazione del rimborso.

Ciò posto, premesso che obiettivo della compagine era quello di poter beneficiare dell’esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall’articolo 38-bis, quarto comma Dpr n. 633/1972, ricorrendo le condizioni previste dal precedente terzo comma, in relazione all’eccedenza detraibile maturata nel corso del terzo trimestre 2020, in relazione al quale il relativo modello Iva TR era stato presentato senza apposizione del visto di conformità e senza barrare le condizioni previste per l’esonero, la società chiedeva di valutare e di eventualmente confermare le soluzioni esposte nel prosieguo.

La compagine intende procedere, dapprima, alla presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell’Iva richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell’anno 2020. Riacquisita la disponibilità dell’eccedenza detraibile, l’istante vorrebbe procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa Modello Iva 2021, con apposizione del visto di conformità, effettuando le opportune correzioni nel quadro VL affinché l’importo della suddetta eccedenza detraibile non risulti più chiesto a rimborso all’interno del rigo VL 20.
In tale maniera, il credito Iva finale derivante dalla dichiarazione annuale integrativa, di cui al rigo VL39, risulterebbe incrementato rispetto alla versione originariamente presentata. Tale maggiore eccedenza detraibile sarebbe poi richiesta a rimborso si sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6 quater Dpr n. 322/1998 e 30, terzo comma, lettera e) Dpr n. 633/1972, beneficiando dell’esonero dalla presentazione della garanzia al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 38-bis, terzo comma, unitamente all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva, modello 2021, integrativa.

In subordine, continua la società, fermo l’invio di una comunicazione formale con cui manifesterebbe l’intenzione di rinunciare al rimborso del credito Iva maturato nel terzo trimestre 2020, riacquisita anche in questo caso la disponibilità dell’eccedenza detraibile del periodo, la stessa verrebbe inclusa nel quadro VL della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2022 e richiesta a rimborso, unitamente alla eventuale eccedenza detraibile, che dovesse risultare dall’anno 2022, apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l’esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate.

L’Agenzia rinvia a precedente prassi in materia (cfr risoluzioni n. 99/2014 e n. 82/E/2018, circolare n. 35/2015 e risposte n. 231/2020, n. 292/2020, n. 289/2021 e n. 328/2022) dalla quale si desume, anzitutto, la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa e la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione; inoltre, nei medesimi limiti, è prevista la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all’articolo 10, comma 7 Dl n. 78/2009.
In proposito, continua l’Agenzia, la risoluzione n. 82/2018 spiega che non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali), che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Inoltre, con la risposta n. 231/2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando, invece, per la compensazione: in tal senso, è possibile modificare la scelta dell’utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 Dpr n. 633/1972 e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa.

In definitiva, la società, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego dell’ufficio, a seguito dello stesso potrà inserire il credito nella dichiarazione Iva 2023 (periodo d’imposta 2022), al rigo VL26, dove, appunto, va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente a utilizzare il credito stesso, per l’anno 2022, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Da rimborso Iva a compensazione: ok, ma solo se non è stato eseguito

Ultimi articoli

Attualità 10 Marzo 2026

Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico

Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.

Normativa e prassi 10 Marzo 2026

Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”

La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

torna all'inizio del contenuto