14 Febbraio 2023
Credito d’imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa
Istituiti i codici tributo per la fruizione dei bonus energetici introdotti dalla legge di Bilancio 2023 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (45%), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (35%), per le imprese a forte consumo di gas naturale (45%), diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (45%) e per le imprese esercenti l’attività agricola, la pesca e le imprese agromeccaniche per la spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività (20%) e, infine, per le imprese esercenti l’attività agricola e la pesca, per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per riscaldare le serre e i fabbricati destinati agli animali (20%). Le novità nella risoluzione n. 8/E dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2023.
I crediti d’imposta si riferiscono alle spese sostenute nel primo trimestre 2023.
I beneficiari del bonus dovranno utilizzarlo in compensazione, o cederlo a terzi, entro il 31 dicembre 2023.
Con la risoluzione di oggi sono quindi istituiti i seguenti codici tributo:
• “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento dell’agevolazione, invece, sono esposti nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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