14 Febbraio 2023
Credito d’imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa
Istituiti i codici tributo per la fruizione dei bonus energetici introdotti dalla legge di Bilancio 2023 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (45%), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (35%), per le imprese a forte consumo di gas naturale (45%), diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (45%) e per le imprese esercenti l’attività agricola, la pesca e le imprese agromeccaniche per la spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività (20%) e, infine, per le imprese esercenti l’attività agricola e la pesca, per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per riscaldare le serre e i fabbricati destinati agli animali (20%). Le novità nella risoluzione n. 8/E dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2023.
I crediti d’imposta si riferiscono alle spese sostenute nel primo trimestre 2023.
I beneficiari del bonus dovranno utilizzarlo in compensazione, o cederlo a terzi, entro il 31 dicembre 2023.
Con la risoluzione di oggi sono quindi istituiti i seguenti codici tributo:
• “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento dell’agevolazione, invece, sono esposti nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 31 Luglio 2026
Atti privati in formato elettronico, si applica il bollo in misura ordinaria
L’imposta è determinata forfettariamente, a prescindere dalla dimensione del documento, solo in presenza di atti amministrativi rilasciati in formato telematico Quando un atto è digitale non sempre si applica automaticamente il bollo forfettario da 16 euro.
Normativa e prassi 31 Luglio 2026
Quote donate in esenzione, beneficio salvo col controllo
Per non decadere dall’agevolazione prevista per il passaggio di aziende di famiglia è rilevante mantenere il controllo della società, non la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per trasferimenti a discendenti o coniuge di partecipazioni societarie non viene meno se il beneficiario, pur cedendo o conferendo parte delle quote ricevute, continua a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni.
Attualità 31 Luglio 2026
Tax credit cinema e videogiochi: nuovi elenchi di beneficiari
I decreti con i nominativi rappresentano comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta o della nazionalità italiana, non è previsto l’invio tramite Pec di notifiche individuali Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un pacchetto di decreti direttoriali, che dispone l’accesso a diverse tipologie di crediti d’imposta per il settore del cinema e dei videogiochi.
Normativa e prassi 30 Luglio 2026
Bonus e stock options variabili: come evitare l’addizionale del 10%
L’agevolazione è subordinata a un versamento a favore di enti del Terzo settore di importo almeno pari al doppio della somma dovuta in caso di mancata donazione Novità in arrivo per i datori di lavoro del settore finanziario.