Normativa e prassi

6 Febbraio 2023

Sale and lease back, il regime Iva dipende dalle clausole contrattuali

Il trattamento fiscale, ai fini dell’Iva, dei contratti di sale and lease back, non è determinabile a priori, ma va fissato “caso per caso”, sulla base delle clausole contrattuali. Lo afferma l’Agenzia nella risoluzione n. 3 del 3 febbraio scorso, interpretando e integrando la sentenza n. 11023/2021, con la quale la Cassazione, ispirandosi a una conclusione della Corte di giustizia Ue (causa C 201/18), ha rilevato che il “lease back ha, …, una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un’unica operazione complessa e con causa finanziaria (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un’artificiosa scomposizione a fini tributari…”.

Quindi, sostiene l’Agenzia, che, nei casi in cui, dalla disamina della singola tipologia contrattuale sia possibile individuare elementi “sintomatici” di una effettiva cessione del bene dal cedente/utilizzatore alla società di leasing, possano ritenersi validi e applicabili i chiarimenti resi con la circolare n. 218/2020. In questo documento di prassi, infatti, aveva chiarito che, con il contratto di sale and lease back, si realizza, tra l’altro, il trasferimento del diritto di proprietà del bene.

Il sale and lease back
Il contratto di sale and lease back costituisce un’operazione negoziale complessa, con la quale un esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo vende un bene di sua proprietà (mobile o immobile), strumentale all’esercizio della propria attività, a un’impresa di leasing (società finanziaria) la quale, dopo aver versato il corrispettivo pattuito, concede lo stesso bene, in leasing, al cedente. Quest’ultimo corrisponde alla società di leasing un canone periodico per l’utilizzo del bene fino alla scadenza del contratto, momento in cui l’utilizzatore/cedente potrà eventualmente optare per la continuazione della locazione oppure, alternativamente, per il riacquisto del bene, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto.

Ciò descritto, è intuibile che, da tale tipologia contrattuale, può non verificarsi una vera e propria cessione, bensì potrebbe avvalorarsi la causa esclusivamente finanziaria all’operazione, ad esempio:

  • la presenza, nell’ambito della regolamentazione del rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (tra le altre, clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
  • la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all’utilizzatore del bene, particolarmente incisive e stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad esempio, clausole convenzionali di limitazione della responsabilità del formale proprietario che, di fatto, evidenziano che sull’utilizzatore continuano a gravare la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti alla proprietà legale del bene).

Pertanto, la portata della richiamata sentenza della suprema Corte del 2021 deve essere contestualizzata, nel senso che i principi dalla stessa affermati rilevano solo in caso di contratti da cui si evince che effettivamente l’utilizzatore continua a disporre del bene in leasing esercitando le prerogative essenziali riconducibili al proprietario. Esclusivamente in tale ipotesi, dunque, l’operazione di sale and lease back è di natura finanziaria.
Diversamente, si tratta di una vera e propria “cessione del bene” dal concedente/utilizzatore all’istituto di leasing, e come tale soggetta a Iva secondo le regole ordinarie.

Sale and lease back, il regime Iva dipende dalle clausole contrattuali

Ultimi articoli

Dati e statistiche 5 Novembre 2025

Entrate tributarie erariali: i dati dei primi nove mesi 2025

Il gettito complessivo mostra un aumento contenuto delle imposte dirette, che registrano un incremento di 807 milioni di euro, e una crescita più marcata delle indirette, salite di 7.

Normativa e prassi 5 Novembre 2025

Assicurazioni, obbligo di ritenuta anche per la stabile organizzazione

Il ruolo di sostituto d’imposta per l’adempimento sulle provvigioni spetta anche ai soggetti non residenti per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, attraverso la propria sede fissa in Italia Dal 1° gennaio 2024, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tornati a essere soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n.

Attualità 4 Novembre 2025

Nuovo allarme truffa dall’Agenzia: tema, la tassazione di redditi esteri

La comunicazione ingannevole, riconoscibile da firma e timbri visibilmente contraffatti, invita a versare, nel giorno stesso, un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte L’Amministrazione finanziaria avverte che circolano false comunicazioni, a nome dell’Agenzia delle entrate, che chiedono la corresponsione, entro la giornata, di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri.

Normativa e prassi 4 Novembre 2025

Tassa etica: quando dovuta, anche i forfettari devono versarla

L’Agenzia spiega come calcolare l’imposta per chi svolge attività sensibili e aderisce al regime agevolato, indicando anche i codici tributo e le modalità di pagamento Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla relativa disciplina (articolo 1, comma 466, legge n.

torna all'inizio del contenuto