12 Gennaio 2023
Non è accessoria la vendita della garanzia “aggiuntiva”
La vendita dell’estensione della “garanzia legale” da parte della società che ha come oggetto sociale la produzione e vendita di veicoli, non è qualificabile come “prestazione accessoria” dell’operazione principale di cessione delle autovetture e, di conseguenza, le due operazioni devono essere considerate distinte e indipendenti ai fini Iva.
La risposta n. 17 del 12 gennaio 2023 risolve un quesito sul nesso di accessorietà tra l’estensione della garanzia legale e la vendita di autovetture.
Il chiarimento è rivolto a una società che produce e vende automobili a intermediari (dealer o concessionari), che a loro volta le rivendono ai clienti finali.
Con il pacchetto l’impresa fornisce anche una garanzia legale di conformità della durata di due anni dalla data di consegna dell’auto.
Tale garanzia, sostiene la società, rappresenta, una componente implicita del costo dell’auto.
In aggiunta l’istante vuole proporre al cliente, dietro corrispettivo, un’estensione della garanzia legale, denominata “garanzia convenzionale”.
La sottoscrizione del “contratto di garanzia convenzionale” può avvenire in due differenti momenti:
- in occasione dell’acquisto da parte del dealer, e in tal caso, il relativo costo sarà fatturato insieme al prezzo della vettura
- successivamente, ovvero dal cliente già proprietario e in tal caso il costo dell’estensione della garanzia convenzionale sarà fatturato direttamente dalla società istante al proprietario dell’autovettura stessa.
Ciò detto, la contribuente chiede di sapere se la garanzia integrativa possa essere qualificata, ai fini Iva, come “prestazione accessoria” all’operazione principale di vendita dell’autovettura secondo le previsioni dell’articolo 12 del decreto Iva.
L’Agenzia delle entrate non rinviene nelle operazioni descritte quel nesso di accessorietà che estende l’aliquota Iva applicata alla principale anche alla secondaria.
Per sbrogliare il caso è indispensabile fare riferimento alla disciplina unionale e alle sentenze della Corte di giustizia Ue. In concreto, occorre stabilire se l’operazione complessa, costituita dalla combinazione della cessione dell’autovettura e la vendita della “garanzia convenzionale”, come descritta nell’interpello, possa essere qualificata come “unica” sotto il profilo economico, in base ai principi della giurisprudenza comunitaria e interna.
In estrema sintesi, per i giudici Ue, due o più prestazioni sono “accessorie” se sono così connesse da costituire una operazione “indivisibile”, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza C425/06).
La Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C584/13 del 16 luglio 2015, si è espressa proprio su un caso riguardante prestazioni di servizi relativi a operazioni di assicurazione associate alla vendita di auto usato. In tale occasione i giudici hanno precisato che “qualsiasi operazione di assicurazione presenta, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa. Tuttavia, tale connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini dell’IVA. Infatti, se ogni operazione di assicurazione fosse assoggettata a IVA come conseguenza dell’assoggettamento a tale imposta di prestazioni riguardanti il bene oggetto della stessa, l’obiettivo stesso dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, ossia l’esenzione delle operazioni di assicurazione, verrebbe compromesso”.
Non rientrano tra le operazioni “uniche”, inoltre, secondo i giudici comunitari, la cessione della vettura usata e la prestazione di un altro soggetto diverso dal rivenditore, che fornisce una garanzia relativa, per esempio, a un eventuale guasto meccanico.
La Corte di giustizia ha, comunque, posto l’accento, ai fini dell’accertamento del nesso di accessorietà, sulla la circostanza che l’acquirente del veicolo usato possa acquistare l’auto senza sottoscrivere la garanzia avendo la possibilità di stipulare il contratto con una società diversa dal venditore, circostanza che elimina ogni dubbio. In tal caso, infatti, l’operazione non può essere considerata “unica”, perché le prestazioni sono indipendenti, in quanto separabili.
Nella vicenda dell’interpello l’acquirente della vettura (intermediario o cliente finale) non è obbligato a sottoscrivere l’estensione della garanzia legale con il venditore. Può acquistare l’assicurazione aggiuntiva da un terzo sia al momento del contratto di compravendita dell’auto sia successivamente.
Inoltre, la vendita dell’estensione della garanzia legale sembra effettuata dall’istante in qualità di intermediario di un altro soggetto passivo, una compagnia assicurativa si deduce, visto che la società si occupa della produzione e cessione di veicoli.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’orientamento dei giudici Ue, ritiene che la vendita dell’estensione della “garanzia legale” da parte della società istante non è accessoria all’attività principale dell’azienda stessa che ha per oggetto la produzione e vendita di veicoli, di conseguenza le due operazioni devono essere considerate separatamente e indipendenti ai fini Iva.
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