12 Gennaio 2023
Montecitorio ribadisce la fiducia: in porto il “decreto Aiuti quater”
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
In proposito, l’Agenzia delle entrate, nello scorso mese di dicembre, ha pubblicato le risoluzioni 72/2022 e 73/2022, con cui ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati, rispettivamente, nel mese di dicembre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022. Si segnala, inoltre, la pubblicazione della circolare 36/2022 del 29 novembre, con cui l’amministrazione finanziaria ha fornito diversi chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei bonus energetici nonché le risposte a una serie di specifici quesiti sull’argomento.
Per completezza, ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha esteso la misura agevolativa al primo trimestre del nuovo anno, elevandone anche l’entità: il credito spetta nella misura del 35% (anziché del 30%) alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e del 45% (non più del 40%) a tutte le altre, cioè energivore, gasivore e non gasivore (articolo 1, commi da 2 a 9, legge 197/2022 – vedi “Legge di bilancio 1: gennaio-marzo, un altro trimestre di bonus energetici”).
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Nel dettaglio: l’accisa sulla benzina è rimasta a 478,40 euro per mille litri fino al 30 novembre ed è passata a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre 2022; l’accisa sugli oli da gas (o gasolio usato come carburante) è rimasta a 367,40 euro per mille litri fino al 30 novembre ed è salita a 467,40 euro per mille litri nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2022; per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, l’accisa ridotta di 182,61 euro per mille litri si è applicata fino al 30 novembre, mentre nel mese di dicembre il peso dell’imposizione è passato a 216,67 euro per mille litri.
Di conseguenza, è stato modificato anche il calendario degli adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, i quali – secondo la disposizione originaria – avrebbero dovuto comunicare entro il 13 gennaio 2023, al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa giacenti nei loro serbatoi alla data del 31 dicembre 2022. Vista, però, l’applicazione di diverse misure di accisa nei mesi di novembre e dicembre, l’adempimento è stato sdoppiato: entro il 12 dicembre 2022 andavano trasmessi i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti alla data del 30 novembre 2022, entro il 12 gennaio 2023 i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti al 31 dicembre 2022.
Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022
Ricordiamo che anche questa agevolazione è stata estesa alle spese sostenute nel primo trimestre solare del nuovo anno dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 45 a 51, legge 197/2022).
Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia
Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico
– è soppressa la disposizione presente nel testo originario dell’“Aiuti quater”, secondo cui, in deroga alla nuova regola generale che limita la detrazione al 110% fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, non avrebbero subìto la riduzione al 90% decretata per il 2023 gli interventi con Cila presentata al 25 novembre 2022 e, in caso di lavori su edifici condominiali, con approvazione assembleare deliberata prima di quel giorno, nonché, nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, gli interventi con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro la stessa data del 25 novembre 2022 (comma 2 – soppresso). La questione, infatti, è stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 sfuggono al ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022 – vedi “Legge di bilancio 6: superbonus, in quali ipotesi è ancora al 110%”)
– relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000), vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, è stata introdotta la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).
Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico
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