30 Dicembre 2022
Decreto “Milleproroghe” in GU, più tempo per la dichiarazione Imu
Con il provvedimento varato dal Governo, gli operatori sanitari vengono esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutto il 2023; slitta al 2024 l’obbligo per i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria a trasmettere i dati relativi alle operazioni solo in modalità telematica; le Onlus iscritte all’anagrafe possono essere destinatarie del 5 per mille anche per il 2023. Sono alcune delle novità contenute nel Dl n. 198/2022, il decreto “Milleproroghe”, approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 dicembre 2022, serie generale n. 303.
Articolo 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Comma 1 – Sei mesi in più per la dichiarazione Imu
Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu), relativa all’anno di imposta 2021, è prorogato al 30 giugno 2023.
Comma 2 – Ancora divieto di fatturazione elettronica per operatori sanitari
Viene ampliata a tutto il 2023 la previsione secondo cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Comma 3 – Slitta l’obbligo di trasmissione corrispettivi al Sistema tessera sanitaria
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. Dal 1° gennaio 2024, i soggetti menzionati in precedenza adempiono all’obbligo di trasmissione esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Comma 6 – Cessazione dall’incarico dei giudici tributari
La disposizione secondo cui i giudici tributari cessano dall’incarico al compimento non più del settantacinquesimo anno d’età ma dal settantesimo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino al 31 dicembre 2027, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:
- il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2024
- il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2025
- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2026
- il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2027.
Art. 9 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comma 4 – Onlus e 5 per mille
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle Onlus. Per queste ultime, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ha effetto dal terzo anno successivo a quello di operatività del detto Registro. Fino al 31 dicembre 2023, le Onlus, se iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal Dpcm 23/07/2020, per gli enti del volontariato.
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