Analisi e commenti

12 Dicembre 2022

Navi nel Registro internazionale – 2 Rimodulato il perimetro oggettivo

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dall’articolo 41 del decreto legge n. 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”) al regime riservato alle società di navigazione, le modifiche all’articolo 1 del Dl n. 457/1997, che identificano le navi in relazione alle attività di “trasporto marittimo” e “assimilate”.
I ritocchi sono dovuti alla necessità di adeguare l’ordinamento interno ai contenuti della decisione C (2020) 3667 final dell’11 giugno 2020, di autorizzazione alla proroga delle agevolazioni. La Commissione europea ha ritenuto, infatti, compatibile con gli “Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” il regime di aiuti oggetto di proroga “previa la corretta attuazione di una serie di impegni da parte delle autorità italiane”.
Nel ricordare che l’originaria introduzione delle agevolazioni a favore delle attività di trasporto marittimo era stata autorizzata con la decisione del 13 maggio 1998, SG (98) D73776, si osserva che le modifiche apportate con il recente intervento legislativo hanno inciso sostanzialmente sugli articoli 1 e 6 del citato decreto legge, anche mediante l’integrazione di ulteriori commi.

La definizione della nozione di “trasporto marittimo” e le attività escluse
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 457/1997, concernente l’istituzione del “registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (denominato “Registro internazionale”), prevede che in esso siano iscritte – previa autorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – “le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.
Per effetto della nuova formulazione del citato comma 1, il precedente riferimento all’iscrizione delle “navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali” viene ora sostituito con il riferimento alle “navi che effettuano attività di trasporto marittimo” e a esse assimilate.
Come precisato nella nota 12 della decisione della Commissione europea dell’11 giugno 2020, sopra citata, l’introduzione di “una disposizione specifica secondo la quale solo le navi che svolgono attività di trasporto marittimo saranno ammissibili al regime”, trae origine da un preciso impegno assunto dalle autorità italiane nelle interlocuzioni intercorse con l’esecutivo comunitario in sede di notifica della proroga delle misure di aiuto, al fine di garantirne la compatibilità con gli Orientamenti del settore marittimo. La stessa definizione della nozione di “trasporto marittimo”, inteso come “trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto” è tratta dai medesimi Orientamenti.
Tra le attività che non costituiscono “trasporto marittimo” e che, in quanto tali, non sono ammissibili alle agevolazioni, figurano le “attività svolte da pescherecci, lo sfruttamento dei siti di costruzione e il trasporto interno di container” (cfr Considerando 45).

Le “attività assimilate” al trasporto marittimo
Tra le attività “assimilate” al trasporto marittimo, lo stesso comma 1 elenca quelle svolte da:

  • navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore (cioè le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico)
  • navi “d’appoggio” (cioè le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio antincendio e antinquinamento)
  • navi “posacavi”, che effettuano attività di installazione e manutenzione degli strati di cavi e di tubi
  • navi “da ricerca scientifica e sismologica”, ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto
  • draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato
  • navi “di servizio”, che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare (che operino in contesti normativi nell’Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell’Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale).

I controlli sul rispetto degli Orientamenti marittimi
Come previsto, inoltre, dal successivo comma 1-ter (il comma 1-bis è rimasto invariato), ai fini del rilascio della predetta autorizzazione all’iscrizione delle navi nel Registro internazionale, il Mit acquisisce dal proprietario o dall’armatore di ogni nave una “dichiarazione di impegno” a rispettare i limiti previsti dagli Orientamenti marittimi, sulla base della quale le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi.
 

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 5 dicembre

Navi nel Registro internazionale – 2 Rimodulato il perimetro oggettivo

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