Attualità

29 Novembre 2022

Scadenza opzioni bonus edilizi 2021, remissione in bonis entro il 30 novembre

Con la remissione in bonis i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012). Quest’anno la disposizione che prevede la possibilità di rimediare alle dimenticanze vale anche per l’opzione dei bonus edilizi (articolo 121 Dl n. 34/2020). Fino a domani, mercoledì 30 novembre, i contribuenti interessati potranno inviare all’Agenzia la corretta comunicazione sulla cessione del credito d’imposta e fruire dell’agevolazione fiscale.

La misura vale per tutti i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per beneficiare dei bonus edilizi, in riferimento ai quali intendono presentare l’opzione alle Entrate.

L’Agenzia con la circolare n. 33/2022 ha fornito importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” (Dl n. 115/2022) alla disciplina delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, inclusa la possibilità di regolarizzare le omissioni o gli errori nell’indicazione dei dati. Secondo il documento di prassi, nel dettaglio, i contribuenti che non hanno inviato nei tempi previsti, cioè entro il 29 aprile 2022, la comunicazione alle Entrate per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, potranno avvalersi dell’istituto della remissione in bonis che consente di effettuare l’adempimento fino al 30 novembre 2022 (ultimo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) versando un importo equivalente alla misura minima della sanzione, pari a 250 euro, tramite F24 “Elide”, utilizzando il codice tributo “8114”.

Per il ricorso all’istituto della remissione in bonis, il contribuente al 30 novembre 2022 deve, chiaramente, essere in possesso di tutti i requisiti sostanziali per la fruizione del bonus edilizio, inviare la comunicazione corretta o mancante, versare l’importo della sanzione minima stabilita dall’articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997, senza possibilità di compensazione. Inoltre, il cedente e il cessionario devono aver avuto un comportamento coerente con l’opzione che intendono esercitare e non devono essere state già avviate delle indagini sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il rimedio è ammesso anche nei casi in cui sia stato chiesto l’annullamento dell’accettazione dei crediti in caso di comunicazione errata.

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