23 Novembre 2022
Strutture turistiche riqualificate, il codice per fruire del credito
Con la risoluzione n. 70 del 23 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che consentirà alle imprese ricettive, turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, le quali hanno sostenuto spese per migliorare le strutture dove svolgono l’attività, di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta, nella misura del 65%, istituito dall’articolo 79 del Dl “Agosto e concesso dopo l’autorizzazione del ministero del Turismo (vedi articolo “Bonus riqualificazione alberghi, in rete l’elenco dei beneficiari”), al quale hanno presentato la dovuta istanza (vedi articolo “Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 giugno”).
Lo stesso Mit per far sì che l’agevolazione vada a coloro che ne hanno realmente diritto, comunica telematicamente all’Agenzia l’elenco delle strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Dal canto suo, l’Agenzia, come previsto dal decreto interministeriale dello scorso 17 marzo, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero del Turismo.
Ciascun beneficiario, comunque, può visualizzare l’ammontare del bonus fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della richiamata agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato istituito il codice tributo “6991” (credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104).
Nel modello va collocato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba riversare il beneficio, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è quello di concessione del credito, da riportare nel formato “AAAA”.
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