Normativa e prassi

21 Ottobre 2022

Iva al 4% per le zucche ma solo se anche commestibili

L’Iva sulla vendita delle zucche non dipende dall’uso che se ne fa, ma dalla loro commestibilità. In pratica, le cessioni di zucche ornamentali, come quelle utilizzate per Halloween, scontano l’imposta con l’aliquota ridottissima del 4% solo se possono essere anche mangiate, altrimenti è necessario applicare l’Iva ordinaria al 22 per cento.
Il perché, nella risposta n. 523 del 21 ottobre 2022, fornita dall’Agenzia a una società di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli che, avendo chiesto e ricevuto il parere tecnico dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ritiene di poter applicare l’aliquota ridottissima nel caso in cui le zucche siano destinate all’alimentazione, quella ridotta al 10% nella diversa ipotesi di vendita per usi ornamentali.

Nel giungere all’anticipata conclusione, l’Agenzia osserva che l’istante ha richiesto il suddetto parere solo in relazione a due tipologie di zucche, entrambe mangerecce.
In relazione, invece, all’Iva applicabile alle cessioni delle altre tipologie di zucche, ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia Ue, l’utilizzo delle aliquote ridotte costituisce un’eccezione all’applicazione dell’Iva ordinaria e, pertanto, il loro impiego, per principio generale, deve essere interpretato in maniera restrittiva.

Quindi, l’amministrazione conviene che l’aliquota del 4% può essere applicata solo ed esclusivamente alle zucche commestibili, anche se utilizzabili per scopi ornamentali.
 
Per le altre zucche ornamentali, appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, invece, sarà necessario applicare l’aliquota Iva ordinaria, nella misura del 22 per cento.

Iva al 4% per le zucche ma solo se anche commestibili

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